Il contratto d’appalto

Il contratto d’appalto è’ quella forma contrattuale utilizzata nella costruzione di beni immobili e mobili e nella fornitura di alcuni servizi.

L’appalto viene definito dal codice civile come quel contratto con il quale un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto committente, a compiere una determinata opera o un servizio dietro corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Il fatto che il materiale necessario a compiere l’opera debba essere fornito dall’appaltatore è una caratteristica distintiva del contratto d’appalto, che vale a differenziarlo da altre tipologie negoziali, per esempio dal contratto d’opera.

Il codice civile non prevede una forma in particolare per la validità dell’appalto, tuttavia le leggi speciali richiedono la forma scritta per alcuni contratti.

Elemento determinante dell’oggetto è il corrispettivo che deve essere determinato o determinabile dalle parti. Il pagamento del corrispettivo spetta all’appaltatore quando l’opera è accettata dal committente il quale, prima di accettare l’opera compiuta, ha diritto a eseguire la verifica dell’opera stessa (cd. collaudo).

Per quanto riguarda gli obblighi dell’appaltatore, occorre innanzitutto precisare che l’obbligazione assunta da quest’ultimo è un’obbligazione di risultato. In caso si verifichi l’impossibilità di realizzare l’opera per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’appaltatore ha comunque diritto a ricevere un compenso dal committente per la parte di opera già compiuta.

Il legislatore riconosce poi la possibilità all’appaltatore di dare in subappalto l’intera opera o una parte di essa, purché il committente sia d’accordo in tal senso. In questa ipotesi, l’appaltatore del contratto principale assume la veste di committente nei confronti del subappaltatore.

Infine per quanto riguarda l’aspetto fiscale, secondo quanto previsto dal Tuir all’art. 109, c. 2, lett. b), i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

La competenza dei corrispettivi dipende comunque dalla durata del contratto e mentre il caso delle prestazioni ultimate entro la chiusura dell’esercizio non presenta particolari problemi valutativi, essendo il ricavo interamente di competenza dell’anno, diversa è l’ipotesi di commesse di durata infrannuale o ultrannuale.

Ai fini Iva, invece, i contratti d’appalto sono normalmente soggetti ad aliquota ordinaria, salvo alcuni casi specifici che prevedono l’applicazione dell’aliquota ridotta. Vi sono poi alcune fattispecie soggette al meccanismo dell’inversione contabile, per la cui applicazione è indispensabile qualificare di volta in volta il rapporto giuridico, attribuendo rilevanza non tanto alla denominazione conferita al contratto dalle parti, bensì agli effetti prodotti dal contratto stesso.

 

 

fonte : Ratio mattino 04.04.18

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