Obbligo di rappresentanza fiscale per chi opera in Svizzera

La Federazione elvetica ha adottato una nuova normativa fiscale che dall’inizio dell’anno amplierà il numero delle imprese italiane tenute a registrarsi in loco ai fini IVA.

Le imprese artigiane italiane al confine con la Svizzera, ma non solo quelle, stanno affrontando dall’inizio dell’anno una nuova complicazione. La Svizzera ha, infatti, modificato la propria normativa fiscale, allargando l’ambito delle imprese straniere che devono registrarsi e pagare l’IVA sulle forniture a clienti svizzeri. La normativa è una risposta alle lamentele delle imprese cantonali che subiscono la concorrenza di quelle estere, non soggette all’imposta.

Andiamo con ordine. La principale imposta indiretta applicabile in Svizzera è modellata in modo coerente con l’IVA applicata all’interno dell’Unione europea, tuttavia non è armonizzata e quindi non è ragionevole aspettarsi di trovare oltreconfine regole perfettamente simmetriche a quelle vigenti in Italia.

Per esempio, una ditta svizzera che si occupa della posa delle piastrelle deve applicare l’IVA ai propri clienti. Ma l’acquirente poteva anche rivolgersi a un artigiano italiano ed evitare di pagare l’imposta. Nulla di illegale, perché fino al 31.12.2017 il nostro artigiano poteva evitare di registrarsi e pagare l’IVA qualora il suo fatturato – in territorio elvetico – fosse stato inferiore a 100.000 CHF.

In questo modo l’artigiano italiano guadagnava un vantaggio competitivo rispetto al concorrente locale. La nuova legislazione dal 2018 mette fine a questo sistema perché la soglia di fatturato rilevante per l’esenzione non è più, ora, limitata a quanto fatturato ai clienti svizzeri, ma riguarda il fatturato mondiale dell’impresa.

Basta quindi un fatturato complessivo di circa 85.000 euro perché il nostro artigiano sia costretto ad applicare l’IVA in Svizzera su ogni franco fatturato. Analoga complicazione riguarderà la fornitura di particolari servizi che sono territorialmente rilevanti in Svizzera.

La mossa del legislatore cantonale a difesa del mercato interno è peraltro reciproca, visto che, se un artigiano svizzero andasse a installare piastrelle a un cliente privato in Italia o in Austria, sarebbe tenuto ad applicare l’IVA locale.

L’obbligo di applicare l’IVA svizzera comporta, quindi, la registrazione locale (annunciazione) per la quale è indispensabile la nomina di un rappresentante fiscale elvetico, il che potrebbe scoraggiare considerando i relativi costi.

Il rappresentante – che garantirà gli adempimenti ed i relativi versamenti – è una figura professionale solitamente identificata con un ufficio fiduciario o un avvocato. È tuttavia possibile rivolgersi a una qualunque persona fisica o giuridica, purché con domicilio o sede in Svizzera.

Ma non è finita qui. Infatti, è necessario prestare una fideiussione irrevocabile a copertura degli importi dovuti per legge. La fideiussione deve essere emessa da una banca domiciliata in Svizzera o sostituita da un deposito in contanti. L’importo della garanzia è determinato nella misura del 3% dell’ammontare della cifra d’affari che si prevede di realizzare in territorio svizzero, con un minimo di CHF 2.000 e un massimo di CHF 250.000.

 

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