Il bonus asili nido fa saltare il diritto alla detrazione

Abbiamo tutti ben presente quanto possano pesare sul bilancio della famiglia le spese sostenute per la frequenza di asili nido da parte dei figli. Per attenuare – anche se non a sufficienza – tale salasso il legislatore ha previsto la possibilità per i genitori di portare in detrazione dall’Irpef l’onere nella misura del 19%. Ulteriore limitazione che va considerata è quella della spesa massima agevolabile. Infatti, l’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a 632 euro per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido, pubblico o privato che sia; la somma è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto.

A tal riguardo, va rilevato che sotto il profilo documentale l’Agenzia delle Entrate lascia ampi “margini di manovra”. Difatti, afferma la circolare 7/E/2018, qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori. Pertanto, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

Per quanto riguarda l’aspetto dichiarativo, per beneficiare della detrazione, l’onere sostenuto nel corso del 2017 va indicato:

  • in uno dei righi che vanno dall’RP8 all’RP13 dedicati alle “Altre spese detraibili” del modello Redditi PF 2018 utilizzando il codice 33;
  •  in uno dei righi che vanno dall’E8 all’E10 dedicati alle “Altre spese” del modello 730/2018 utilizzando sempre il codice 33.

Al netto di tutto ciò, in sede di compilazione del modello dichiarativo, occorre fare attenzione a due limitazioni.

La prima riguarda l’impossibilità di indicare le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2018 (punti da 701 a 706) con il codice 33.

La seconda rappresenta una vera e propria novità rispetto agli anni scorsi, in quanto introdotta dall’articolo 1, comma 355, Legge 232/2016, a cui si deve pertanto fare attenzione, e attiene al cosiddetto bonus asili nido. Trattasi di un premio erogato dall’Inps su specifica richiesta del genitore, il quale deve attestare l’avvenuto pagamento delle singole rette.

L’erogazione del bonus avviene con cadenza mensile direttamente al beneficiario fino a concorrenza dell’importo massimo mensile. In particolare, il buono annuo è stabilito nella misura di 1.000 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a 11 mensilità.

Quindi, per ogni retta mensile pagata e documentata il genitore ha diritto ad un contributo mensile di importo massimo di euro 90,91 (1.000/11 mensilità). Non v’è dubbio che convenga beneficiare del bonus piuttosto che della detrazione Irpef, atteso che quest’ultima può arrivare al più a circa 120 euro all’anno.

Tale considerazione è avvalorata dal fatto che chi fruisce del premio Inps non può beneficare della detrazione prevista per le spese sostenute per l’asilo nido: le due agevolazioni non sono cumulabili. In tal senso le istruzioni alla compilazione del 730 e del modello Redditi precisano che “Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido”.

E, per finire, così si esprime altresì la circolare 7/E/2018 secondo cui “La detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge 11.12.2016, n. 232, erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati …”.

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