Cartella esattoriale nulla senza l’avviso bonario

Cartella esattoriale nulla senza produzione in giudizio dell’avviso bonario. Lo ha stabilito la Ctp di Lucca, con la sentenza 153/18 affermando che è illegittima la cartella esattoriale notifi cata dall’Agenzia della riscossione per carenza di motivazione per relationem, laddove quest’ultima non versi agli atti l’avviso bonario, di cui il contribuente ne lamenta la mancata comunicazione.

La tesi difensiva del ricorrente si concentrava sulle seguenti questioni: a) inesistenza giuridica della cartella esattoriale notifi cata via Pec mediante l’estensione .pdf, anziché .p7m, b) carenza di motivazione (art. 7, comma 1, legge n. 212/2000) per omessa comunicazione dell’avviso bonario e c) nullità della cartella per violazione dell’art. 6, comma 5, legge n. 212/2000 (mancata trasmissione dell’avviso bonario).

I giudici lucchesi hanno accolto il ricorso, rilevando la fondatezza di tutte le doglianze rimarcate dal contribuente; si legge nella sentenza: «In assenza della fi rma digitale, la notifi ca della mera “copia per immagine su sopporto informatico” determina un vizio insanabile della notifi ca, da ritenersi inesistente e non nulla, in quanto esclusivamente il formato .p7m garantisce la genuinità del contenuto dell’atto esattoriale».

Oltre a ciò, la Commissione adita ha osservato che l’adr «è decaduta dal diritto a chiamare in causa l’Agenzia delle entrate» per effetto della intempestiva costituzione in giudizio e lo stesso resistente «non ha prodotto l’atto presupposto costituito dall’avviso bonario, richiamato per relationem dalla cartella esattoriale, la cui motivazione conseguentemente risulta del tutto carente».

 

Italia oggi “23/05/2018

 

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