Fattura elettronica solo se il carburante è per autotrazione

La circolare 8/E del 30.04.2018 ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica e soprattutto riguardo alla cessione di benzina e gasolio per l’autotrazione, dato che tale casistica vedrà l’avvento della fattura elettronica già da luglio 2018.

La circolare specifica che l’anticipazione dell’obbligo di fattura elettronica al 1.07.2018 riguarda solo le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, escludendo pertanto le cessioni di benzina per i motori dei gruppi elettrogeni (motori termici accoppiati e generatori elettrici per sopperire all’eventuale mancanza di energia pubblica, utilizzati in ospedali, supermercati, imbarcazioni, ecc.) per gli impianti di riscaldamento, per attrezzi vari quali utensili da giardinaggio. La circolare fa specifico riferimento a benzina e gasolio,lasciando aperto un punto di domanda per il metano e il GPL che, tuttavia, a parere di chi scrive, dovrebbero essere equiparati a benzina e gasolio in quanto in ogni caso carburanti per motori per uso autotrazione, tant’è che la L.205/2017 al comma 920 fa riferimento genericamente agli acquisti di carburante destinato all’autotrazione.

Altra questione dubbia potrebbe essere la cessione del carburante per uso agricolo che, sempre a parere di chi scrive, dovrebbe comunque essere soggetto a fatturazione elettronica, essendo carburante destinato all’autotrazione; resterebbero pertanto esclusi solo gli attrezzi che funzionano a carburante ma non sono utilizzati per l’autotrazione, per esempio i trattorini per tagliare l’erba, l’idropulitrice con motore a scoppio, ecc. In ogni modo, tutte le casistiche citate, dubbie o meno, arriveranno nel 2019 a essere fatturate elettronicamente.

Per quanto riguarda il contenuto della fattura che sostituirà la scheda carburante, tra gli elementi obbligatori non figura, per esempio, la targa, il modello, la casa costruttrice; tuttavia, è sempre possibile introdurli nel campo “MezzoTrasporto” al fine di identificare un mezzo o l’altro per la tracciabilità della spesa e la sua riconducibilità a un determinato veicolo, per la deducibilità quindi della spesa stessa. Se vengono effettuate diverse operazioni che sono esposte in un’unica fattura, come per esempio il rifornimento di benzina e la riparazione di una parte del veicolo, prevarrà la fatturazione elettronica, nel senso che la fattura dovrà essere elettronica anche se la fattispecie della riparazione, come il lavaggio o la sostituzione di parti, non richiede tale forma. Inoltre, è possibile anche emettere fatture differite, ossia un’unica fattura entro il 15 del mese successivo che riepiloghi le operazioni del mese precedente.

I soggetti minimi (regime di vantaggio) e forfettari restano esonerati dalla fatturazione elettronica, sia per l’acquisto di carburanti, sia (dal 2019) per la generalità delle fatture, eccezione fatta per le fatture che devono emettere verso le PA che invece devono essere elettroniche.

 

ratio studi castelli 15/05/2018

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