Bonus facciate 2020 – Indicazioni Agenzia Entrate

Sono state pubblicate le indicazioni dell’agenzia delle Entrate per usufruire del «bonus facciate», la detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dalla legge di Bilancio 2020.

Nel testo si ricorda che la super detrazione fiscale si recupera in dieci rate annuali di pari importo e che è esclusa la formula della cessione del credito/sconto in fattura prevista per gli ecobonus.

La circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 spiega che l’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni. E ancora, lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio.

Il cappotto in facciata è al 90%

Anche le spese per perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi sono comprese nell’agevolazione. Inoltre anche gli interventi influenti dal punto di vista termico, o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, rientrano nel campo del bonus facciate.

Inquilini tra i beneficiari

I soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Per i privati bonifici entro il 2020

Per il calcolo del «bonus facciate», per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve far riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, ma con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà sì la fruizione del “bonus facciate” ma solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

 

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