Autonomi Inps, l’esonero contributivo si applica sugli acconti del 2021

Il 2021 offre un parziale esonero contributivo, pari a un massimo 3mila euro, a
lavoratori autonomi e imprenditori iscritti alla relativa gestione speciale dell’Inps o
alla gestione separata, oltre agli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti
(si veda articolo a fianco). Infatti la legge di Bilancio 2021 (la 178/2020)
all’articolo 1, comma 20, ha istituito un fondo specifico con una dotazione iniziale
di 1 miliardo di euro. Il decreto Sostegni (articolo 3) ha poi aumentato di 1,5
miliardi tale accantonamento, portando le risorse complessivamente a 2,5 miliardi.
Per l’attuazione di questa agevolazione la legge di Bilancio ha previsto un decreto
attuativo da emanarsi entro l’inizio di marzo, a opera del ministero del Lavoro con
il Mef, per specificare i criteri e le modalità di concessione dell’esonero. Il ministro
Andrea Orlando, la settimana scorsa, ha effettivamente firmato tale decreto, ora in
attesa di pubblicazione.
La platea degli ammessi all’esonero contributivo, all’interno delle gestioni Inps, è
indicata nell’articolo 1, comma 1, lettera a del decreto ministeriale non ancora
pubblicato e consiste nei lavoratori iscritti alla gestione artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo
– non occasionale – (articolo 53 del Tuir) iscritti alla gestione separata Inps, inclusi lavoratori soci e componenti di studi associati.
Per gli iscritti alle gestioni Inps che abbiano avviato l’attività entro il 2019, i
requisiti di accesso all’esonero consistono in un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e in un reddito complessivo di lavoro (o comunque derivante dall’attività che soggetta a contribuzione della gestione Inps) nel 2019 non superiore a 50mila euro. Il decreto ministeriale, sotto questo aspetto, delimita il concetto più esteso di «reddito complessivo» dell’articolo 8 del Tuir (contenuto nel comma 20 della legge 178/2020) che avrebbe incluso anche i redditi afferenti ad altre categorie.
Per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti e alla gestione separata il
decreto rimanda al quadro RR di Unico o dai redditi delle attività agricole che
emergano dalla stessa dichiarazione «presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero» cioè entro il 31 luglio. I limiti reddituali non sono però applicabili a coloro che hanno avviato l’attività nel 2020.
Per tutti è invece richiesta l’assenza di rapporti di lavoro subordinato (fatta
eccezione per il contratto intermittente senza indennità di disponibilità) e di
trattamenti pensionistici diretti (escluso l’assegno ordinario di invalidità), fermo
restando che l’esonero può essere richiesto a una sola gestione e riguarda i soli
contributi previdenziali di competenza e dovuti per il 2021, escludendo qualsiasi
contribuzione integrativa e premi dovuti a Inail.
La dotazione finanziaria dell’esonero contributivo parziale per gli iscritti alle
gestioni speciali degli autonomi e a quella separata è di 1,5 miliardi di euro ed è
disciplinata dai criteri di assegnazione contenuti nell’articolo 2 del decreto. In
particolare, per gli iscritti alle gestioni speciali (tra cui artigiani e commercianti)
l’esonero si applica sulla contribuzione di competenza 2021, al netto di qualsiasi
altra agevolazione contributiva; l’esonero si applica al titolare della posizione per
un totale dato dalla somma dell’importo dei contributi esonerabili per ciascun
lavoratore, collaboratore o familiare coadiutore applicando per ciascuno il
massimale di 3mila euro, parametrato ai mesi di attività del singolo lavoratore per
le sole rate contributive di competenza del 2021. Il decreto specifica che l’esonero,
per artigiani e commercianti, riguarda i soli contributi fissi, lasciando intendere che
siano esonerabili le tre rate di minimale (fra maggio e novembre) dovute a titolo di
acconto per il 2021. Per i soggetti esonerati dal minimale, sono comunque
esonerabili gli acconti 2021 in scadenza entro fine anno.
Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, sono esonerabili gli acconti
del 2021 da saldare entro il 31 dicembre 2021. Si specifica che, in caso di contributi
esonerabili e già saldati, in caso di capienza rispetto ai fondi stanziati, sarà garantito
il rimborso, anche tramite compensazione se il saldo da versare ecceda la quota
ancora esonerabile (comunque ieri il ministro Andrea Orlando ha annunciato la
proroga dal 16 maggio ad agosto per gli autonomi).
Gli assicurati presso Inps che richiedano l’esonero dovranno risultare regolari nei
versamenti contributivi e dovranno avere saldato la quota di contribuzione non
oggetto di esonero.

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