Contributo perequativo

Le ridotte percentuali fissate dal ministero dell’economia e delle finanze (Mef) e la sottrazione dei ristori già erogati abbattono l’ammontare del sostegno spettante che in molti casi rischia di avvicinarsi allo zero.

Il decreto ministeriale pubblicato dal Mef (17/11/2021) ha infatti stabilito cinque diverse percentuali (a seconda dei ricavi 2019 dichiarati dal richiedente), dal 30% al 5%, per quantificare il perequativo spettante notevolmente più basse di quelle fissate per l’ultimo sostegno ordinario (ex art 1 del decreto legge 41/2021) che partivano dal 60% per arrivare al minimo di 20%.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1 comma 20 del decreto legge 73/2021 (il decreto sostegni bis) e ribadito anche nel decreto del Mef, l’ammontare calcolato dopo l’applicazione delle citate percentuali va ulteriormente defalcato della somma di tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti dall’agenzia delle entrate dall’inizio delle pandemia.

Si tratta del primo contributo a fondo perduto, quello erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge 34/2020 , quello ad hoc per le attività economiche nei centri storici ex articolo 59 del decreto legge 104/2020, il sostegno per i comuni colpiti da eventi calamitosi esclusi dai precedenti ristori come previsto all’articolo 60 del dl 104/2020, gli aiuti concessi agli operatori iva dei settori economici interessati dalle misure restrittive stabilite nell’ultimo trimestre 2020 ai sensi degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del dl 137/2020 e dei contributi per le attività dei servizi di ristorazione di cui all’articolo 2 del dl 172/2020.

Non sfuggono all’effetto sottrazione anche gli aiuti erogati nel 2021 ovvero quello stabilito all’articolo 1 del decreto legge 41/2021 (il decreto sostegni) e quelli previsti dai commi 1 a 13 dello stesso dl 73/2021 (il sostegni bis).

Di fatto quindi percentuali ridotte e l’effetto stralcio rischiano di azzerare in molti casi il contributo spettante.

Tornando alle percentuali, però va evidenziato che per i precedenti ristori i valori erano applicati sulla differenza di fatturato medio mensile, un parametro non omogeneo con quest’ultimo scelto che intercetta invece la perdita del risultato economico (fiscale).

Forse per questo, il nuovo decalage percentuale scelto dal ministero per non eccedere lo stanziamento previsto ha assunto la seguente struttura a ridotta performance per la determinazione del ristoro spettante:

  • 30% del peggioramento per i soggetti con ricavi/compensi 2019 fino a 100.000 euro
  • 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 100.000 e 400.000 euro
  • 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 400.000 ed 1 milioni di euro
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro
  • 5% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e fino a 10 milioni di euro

E’ fondamentale sottolineare che il decreto ministeriale, come previsto nella prima parte del comma 19 dell’articolo 1 del decreto sostegni bis, ha anche stabilito nella misura del 30% la percentuale minima di peggioramento per poter accedere al perequativo.

Per il calcolo del peggioramento vanno tenuti in considerazioni i campi delle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 e 2020 indentificati nel provvedimento n. 227357/2021 pubblicato dall’agenzia delle entrate lo scorso 4 settembre 2021.

Il decreto ha inoltre specificato che per i citati periodi d’imposta valgono le dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021 ed in caso di presenza di dichiarazioni integrative o correttive presentate successivamente a tale data, verranno prese in considerazione unicamente quelle che determinano un ristoro minore rispetto a quello risultante della dichiarazioni trasmesse entro fine settembre.

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