Compilazione del quadro RW in dichiarazione per i redditi esteri

L’articolo 4 D.L. 167/1990, rubricato “Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività”, disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale di investimenti e attività all’estero di natura patrimoniale e finanziaria.

La ratio di tale disposizione è quella di assicurare il controllo fiscale all’Amministrazione, in virtù di quanto sancito dal principio di tassazione mondiale di cui all’articolo 3 Tuir, secondo cui il soggetto residente in Italia è soggetto passivo di imposta per i redditi ovunque prodotti (c.d. worldwide taxation principle).

Sotto il profilo operativo è stabilito che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, siano tenuti ad indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi mediante compilazione del quadro RW.

Quindi i soggetti sopra indicati devono indicare in dichiarazione dei redditi la “consistenza” degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo di imposta, anche in caso di totalmente disinvestimento.

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero e suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Queste attività vanno sempre indicate nel quadro RW “indipendentemente” dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo di imposta.

A titolo esemplificativo, devono essere indicati: gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà); gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato; le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che, pur non essendo iscritti nei predetti registri, avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

I beni patrimoniali detenuti all’estero vanno indicati anche se immessi in cassette di sicurezza.

Vanno altresì indicati i beni patrimoniali detenuti per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi, nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”. Sono considerati “detenuti all’estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero.

Le attività estere di natura finanziaria, invece, sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Queste attività vanno sempre indicate nel quadro RW in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

A titolo esemplificativo, devono essere indicate: le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti (ad esempio, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani, i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero); i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (ad esempio, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli); i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; i metalli preziosi detenuti all’estero; i diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge; le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi; le attività finanziarie italiane comunque detenute all’estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza; le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”; le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti; i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (c.d. stock option), nei casi in cui, al termine del periodo di imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante.

Occorre infine precisare che le attività finanziarie detenute all’estero vanno indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza.

Per quanto concerne poi gli esoneri si rileva che, così come previsto dal comma 3 dell’articolo 4 D.L. 167/1990, il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Inoltre gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 15.000 euro.

Da ultimo si precisa che anche nel caso di “violazioni” relative al quadro RW, trova applicazione l’istituto della continuazione delle sanzioni di cui all’articolo 12 D.Lgs. 472/1997, per cui la ripetizione in un intervallo quinquennale della violazione dell’obbligo di compilazione del quadro RW è idonea a configurare il vincolo della continuazione tra le singole omissioni (cfr., Corte di Cassazione, sentenza n. 6310 del 02.03.2023).

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