ERRORE NELLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO DA SUPERBONUS

Cosa succede quando viene commesso un errore sostanziale nella comunicazione di cessione del credito relativo al superbonus edilizio? L’Agenzia delle Entrate si è occupata del problema nella risposta 28.09.2023, n. 440; l’istante ha effettuato una cessione del credito relativo al superbonus, ma in seguito a una rettifica delle asseverazioni tecniche il credito cedibile è risultato inferiore.

L’art. 121 D.L. 19.05.2020, n. 34 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’esercizio dell’opzione avviene secondo le indicazioni del provvedimento 3.02.2022, n. 35873, integrato con le modifiche apportate dal provvedimento prot. n. 2022/202205, con comunicazione all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.
I crediti trasferiti sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

In caso di errori è consentito, su richiesta delle parti, l’annullamento dell’accettazione dei crediti con riduzione del credito compensabile in capo al cessionario. L’assenza dei requisiti previsti dalle discipline agevolative determina il recupero dell’ammontare della detrazione indebitamente fruita maggiorato di interessi e sanzioni, sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell’agevolazione fiscale che può eventualmente ricorrere al ravvedimento operoso. Risponde di tale violazione anche il cessionario solo nell’ipotesi di concorso con dolo o colpa grave.
Quindi in assenza di concorso nella violazione spetta esclusivamente al cedente, beneficiario dell’agevolazione fiscale, riversare, mediante Modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi, a decorrere dalla data dell’avvenuta compensazione e alla sanzione di cui all’art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, anche in misura ridotta in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

Il cedente deve farsi parte attiva per impedire l’utilizzo errato del credito secondo le istruzioni e modalità illustrati nella circolare 6.10.2022, n. 33, coordinandosi con il cessionario al fine di sapere se i crediti ceduti siano stati effettivamente utilizzati in compensazione, in quanto è solo con la prova del mancato utilizzo che è consentito disapplicare gli interessi e le sanzioni.
Resta garantita la possibilità di riversare l’importo dell’indebita detrazione ceduta, al fine di ”precostituire” il credito a disposizione dell’utilizzo del cessionario, utilizzando il codice tributo 6921 tra gli importi a debito nel caso di superbonus art. 119 D.L. 34/2020 oggetto di cessione o sconto – art. 121 D.L. 34/2020.

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