Via al registro dei titolari effettivi

Entro l’11 dicembre tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dovranno comunicare attraverso una apposita procedura telematica al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio i loro titolari effettivi. L’adempimento deve essere assolto dagli amministratori con pratica sottoscritta digitalmente e non potrà essere effettuato dai professionisti ai quali, invece, sono delegati compiti quali quelli di informazione e consulenza sulle comunicazioni. È l’effetto della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di oggi, lunedì 9 ottobre, del decreto Mimit che attesta l’operatività del sistema di comunicazione.

I dati e le informazioni oggetto di comunicazione. I dati da comunicare per ciascun soggetto sono previsti dall’art. 4 del dlgs 55/2022 e sono:

Per le società di capitali. Andranno indicati: a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del dlgs 231/07;

Inoltre, per le società di capitali dovrà evidenziarsi:

  • l’entità della partecipazione al capitale della stessa della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, comma 2;
  • ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo;
  • nel caso in cui il T.E. non sia individuabile secondo i metodi precedenti, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 5, del dlgs 231/07.
  • Fondazioni, associazioni e comitati riconosciuti. Per fondazioni e associazioni riconosciute in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), andrà indicato anche il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 1) la denominazione dell’ente; 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente; 3) l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Le informazioni da inviare devono essere acquisite a cura degli amministratori delle società dopo che gli stessi le hanno richieste al titolare effettivo (o ai titolari effettivi), individuato ai sensi dell’art.20 del dlgs n. 231, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, cui la società è tenuta secondo le disposizioni vigenti, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Le informazioni inerenti alle fondazioni sono acquisite e inviate dal fondatore, ove in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente, soggetti questi ultimi che interverranno anche nelle associazioni riconosciute

Non sarà possibile per i soggetti che dovranno provvedere all’invio telematico delegare la sottoscrizione digitale della comunicazione a un professionista o a una società di servizi. Questi ultimi soggetti, invece, potranno provvedere, da un lato, a informare la propria clientela sugli obblighi in commento e, dall’altro, a offrire loro una consulenza qualificata su come effettuare le comunicazioni al registro delle imprese provvedendo anche, eventualmente essi stessi all’invio telematico.

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