IVA, LIMITE PER L’ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ

In vista dell’invio delle dichiarazioni Iva 2024, giova ricordare che è possibile inviare la dichiarazione senza necessità di apporre il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito Iva che scaturisce appunto dalla dichiarazione fino a 50.000 euro, se il contribuente (soggetto ISA) ha conseguito negli anni scorsi un punteggio di affidabilità almeno pari a:

  • 8 per il solo 2022;
  • e/o 8,5 quale media per il 2021 e 2022.

A proposito del limite di 50.000 euro, si ricorda che, ai fini dei rimborsi/compensazioni che verranno richiesti nel 2024, deve essere considerato cumulativo per tutti i crediti Iva, sia il credito annuale (Iva 2024 sul periodo d’imposta 2023), siai crediti Iva trimestrali 2024 (Iva TR 2024). Pertanto, la logica della sommatoria non si basa sull’esercizio di riferimento (per esempio, il 2023: Iva 2023, scaturente dalla dichiarazione Iva 2024 e Iva TR dei trimestri 2023), bensì sull’esercizio di presentazione della compensazione o del rimborso.

Per esempio, se la dichiarazione Iva annuale 2024 chiudesse con un credito di 40.000 euro e fruisse dell’agevolazione del regime premiale ISA per non apporre il visto di conformità sulla dichiarazione Iva barrando nel frontespizio la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”, avrebbe a “disposizione” altri 10.000 euro in relazione al credito Iva TR del I trimestre 2024 per evitare di apporre il visto (ipotizzando, per esempio, che il 1° trimestre 2024 chiuda con un credito di 10.000 euro); quindi, se il II trimestre 2024 per ipotesi avesse 20.000 euro di credito Iva da utilizzare in compensazione, si dovrebbe vistare tale modello dichiarativo per il superamento dei 50.000 euro tra credito da dichiarazione Iva annuale e credito del Modello Iva TR 1° trimestre 2024.

Altro vincolo da tenere a mente, se la dichiarazione Iva annuale chiude con un credito, è la scadenza del termine di pagamento in caso di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. L’art. 31 D.L. 78/2010 prevede il divieto di compensazione di tale credito Iva (e degli altri crediti erariali). Il divieto non opera se viene posto in essere un pagamento rateale, poiché in tal caso il debito non si considera scaduto, ma appunto in corso di pagamento; perciò, un soggetto che ha debiti erariali per importi superiori a 1.500 euro, ma che sta provvedendo a pagarli a rate, può utilizzare il credito in compensazione.

L’indebita compensazione è punita con una sanzione pari al 50% dell’importo del debito scaduto iscritto a ruolo, ma nel limite, ossia fino alla concorrenza, dell’ammontare indebitamente compensato

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