Novità : FRINGE BENEFIT E PREMI PRODUTTIVITÀ: DETASSAZIONE NEL 2024

 

Com’è noto, in linea generale, i fringe benefit rappresentano benefici accessori alla retribuzione monetaria che l’azienda riconosce ai propri lavoratori. Si tratta di erogazioni in natura, riconosciuti nella forma di beni, servizi o agevolazioni, che l’azienda offre per migliorare le condizioni lavorative dei propri dipendenti o per incentivarli alla produttività e per fidelizzarli. L’art. 2099 c.c. prevede che “il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”. Tra le forme più diffuse di benefit si ricordano: la concessione di autovetture aziendali, di un telefono cellulare, di prestiti agevolati, di soggiorni a prezzi agevolati in località turistiche, assicurazioni sulla vita, l’iscrizione a circoli culturali, l’acquisto di libri, gli abbonamenti a teatro o al cinema, ecc.

Fringe benefit: le novità della legge di Bilancio 2024 – La legge di Bilancio 2024 è intervenuta sulla disciplina fiscale dei fringe benefit, ampliando la soglia di non imponibilità fiscale e contributiva già prevista nell’anno 2023. In particolare, con riferimento all’anno 2024, nel tentativo di attenuare le disparità di trattamento tra lavoratori con e senza figli, l’art. 1, c. 16 L. 213/2023 ha disposto la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ex. art. 51, c. 3 del Tuir) entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23 euro), del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
  • dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa;
  • degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Sono esempi di fringe benefit che rientrano in questa soglia le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, i prestiti ai dipendenti, i fabbricati in uso ai dipendenti, gli smartphone e i computer concessi in uso promiscuo, gli omaggi natalizi, nonché i buoni spesa e i buoni carburante.
Sono, viceversa, esclusi i buoni pasto, anche in caso di superamento dei limiti di esenzione previsti (4 o 8 euro per i buoni elettronici).

Per i lavoratori dipendenti con figli a carico, il limite complessivo è innalzato a 2.000 euro in riferimento alle medesime tipologie di benefit (si ricorda che, per essere considerati a carico, i figli devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni questo limite reddituale è elevato a 4.000 euro).

Per l’applicazione del limite maggiorato:

  • il lavoratore è tenuto a produrre al sostituto d’imposta una dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico (al riguardo, la norma non impone alcuna forma specifica per effettuare la dichiarazione che, pertanto, può essere resa con le modalità ritenute più opportune. Si ritiene altresì possibile il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000 con la quale il lavoratore richiedente attesta di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche);
  • il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione (anche nel caso in cui la stessa sia stata firmata digitalmente) per i successivi controlli ed effettuare un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti (in linea con quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/E/2023 – par. 3 si ritiene che il datore di lavoro possa adempiere entro la chiusura del periodo d’imposta).

In caso di perdita dei requisiti richiesti, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo dovrà recuperare a tassazione gli importi in precedenza esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno.

Premi di produttività – Per l’anno 2024, l’imposta sostitutiva per i premi di produttività (pari al 10% nell’anno 2023) sarà ridotta al 5% entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi. Si ricorda che i premi di risultato riconosciuti ai lavoratori costituiscono una forma variabile di retribuzione che deve essere misurabile, verificabile oltre che incrementale.

L’art. 1, cc. 182 – 189 L. 28.12.2015, n. 208 ha previsto, a partire dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal decreto interministeriale 25.03.2016

In particolare, l’applicazione di questo regime agevolativo è applicabile previo rispetto delle seguenti condizioni:

  1. gli importi oggetto della riduzione fiscale devono essere corrisposti dai datori di lavoro in relazione a previsioni contrattuali declinate da accordi aziendali o territoriali (ex art. 51 D.Lgs. 81/2015);
  2. destinatari dei premi (e, quindi, beneficiari della misura) sono esclusivamente i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (nell’anno precedente a quello di percezione delle somme su cui opera la riduzione fiscale).

Il tetto degli 80.000 euro va determinato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione della riduzione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro; lo stesso, inoltre, va calcolato considerando unicamente il reddito soggetto a tassazione ordinaria.

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