Decreto agevolazioni fiscali

L’arresto definitivo allo sconto in fattura e cessione del credito per il superbonus e il bonus del 75% per le barriere architettoniche è contenuto nel nuovo D.L. 29.03.2024, n. 39 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.03.2024 n. 75) “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria” , entrato in vigore lo scorso 30.03.2024.

Sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni – Il decreto (art. 1) prevede l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.

 Aree terremotate – Il decreto (art. 1) prevede che sia consentito ancora l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per gli interventi di cui all’art. 119, cc. 1-ter, 4-ter e 4-quater D.L. 19.05.2020, n. 34, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6.04.2009 e a far data dal 24.08.2016. La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6.04.2009.

Alcuni casi applicabili di cessione o sconto in fattura – Inoltre, si prevede (art. 1) che sia possibile beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura qualora:

  • in data antecedente all’entrata in vigore del decreto (30.03.2024) sia stata presentata una CILAS per i lavori non condominiali relativi al superbonus;
  • per i lavori condominiali, prima dell’entrata in vigore del decreto (30.03.2024), risulti presentata la CILAS e adottata la delibera condominiale avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori il cui committente è il condominio;
  • sia già stata presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo avente ad oggetto lavori da superbonus che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio;
  • per gli interventi diversi dal superbonus sia stata già presentata la richiesta di un titolo abilitativo;
  • per i lavori diversi da superbonus e che non richiedono un titolo abilitativo, i lavori siano già iniziati, oppure se non sono iniziati sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori agevolati diversi dal superbonus e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Bonus barriere architettoniche – Per il bonus barriere architettoniche è ancora possibile effettuare la cessione del credito o fruire dello sconto in fattura per le spese sostenute fino al 30.03.2024 (art. 1). Le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto è presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario e siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Remissione in bonis – Nell’art. 2 è stabilita l’eliminazione della remissione in bonis, cioè la possibilità di sanare i piccoli errori nelle comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito pagando una piccola sanzione. Questa possibilità avrebbe consentito di usufruire dei bonus fino al 15.10.2024. Con il nuovo dettato normativo, invece, non si vuole andare oltre il termine del 4.04.2024. Ricordiamo che, entro questa data, i contribuenti devono inviare le comunicazioni relative alla scelta dello sconto in fattura e della cessione del credito e l’intenzione dell’Esecutivo è quantificare subito l’ammontare delle opzioni.

Trasmissione dei dati per le spese agevolabili fiscalmente – L’art. 3, al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle agevolazioni, introduce misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. L’omessa comunicazione delle informazioni relative agli interventi già avviati sarà punita con una sanzione amministrativa di 10 mila euro, mentre i nuovi interventi perderanno l’agevolazione.

I soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’art. 119 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77, trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

  1. a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  2. b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30.03.2024;
  3. c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
  4. d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c);

Per le finalità sopra evidenziate, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, relative:

ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi; all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto; all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025; alle percentuali delle detrazioni spettanti.

Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni:

  • i soggetti che entro il 31.12.2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all’art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1.01.2024.

Debiti con il Fisco – L’art. 4 dell’articolato in esame introduce misure per evitare che i contribuenti, i quali hanno debiti nei confronti dell’Erario usufruiscano dei bonus edilizi. In presenza di debiti superiori a 10.000 euro (se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza), la norma prevede la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti ai bonus edilizi.

Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE – Il decreto (art. 5) prevede infine l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette

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