Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0

Dal 2023 gli unici crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali sono rimasti quelli con le caratteristiche Industria 4.0, materiali e immateriali. Si ricorda, infatti, che il credito sui beni strumentali generici è terminato con il 2022, con l’unica eccezione della prenotazione entro il 31.12.2022 ed effettuazione dell’investimento entro il 30.11.2023. Pertanto, dal 2023 resta fuori dall’agevolazione la categoria dei professionisti, essendo destinatari soltanto del bonus investimenti generici.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali può spettare, quindi:

  1. per l’acquisto di beni strumentali materiali Industria 4.0 – codice tributo 6936 – (allegato A, L. 11.12.2016 n. 232) ex art. 1, c. 1057-bis L. 178/2020 per gli investimenti effettuati dal 2023 al 2025 (ovvero 30.06.2026 con prenotazione) nella misura del:
    • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 10% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • 5% del costo per la quota di investimenti tra 10 milioni e 20 milioni di euro (limite massimo annuale dei costi complessivamente ammissibili);
  2. per l’acquisto di beni strumentali immateriali Industria 4.0 – codice tributo 6937 – (allegato B, L. 11.12.2016 n. 232) per gli investimenti effettuati nel 2023 (ovvero 30.06.2024 con prenotazione) ex art. 1, c. 1058 L. 178/2020, nella misura del 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Per gli investimenti effettuati nel 2024 (ovvero 30.06.2025 con prenotazione) ex art. 1, c. 1058-bis L. 178/2020, nella misura del 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 A differenza dei crediti in beni generici, per fruire del credito sui beni Industria 4.0 è necessario, oltre al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e al riferimento normativo sulle fatture, redigere una perizia tecnica asseverata di un ingegnere o perito industriale o un attestato di conformità di un ente certificatore, che attestino le caratteristiche tecniche affinché i beni siano inclusi nell’allegato A o B e la relativa interconnessione. Per beni (A o B) di importo inferiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex D.P.R. 445/2000) rilasciata dal legale rappresentante. La perizia o la dichiarazione sostitutiva devono, appunto, attestare che il bene ha le caratteristiche tecniche previste dalla normativa e che possa interconnettersi con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Pertanto, la perizia/dichiarazione di fatto stabilisce la data (o meglio, l’anno) a partire dalla quale il bene è interconnesso e quindi può iniziare a essere utilizzato in compensazione nel limite di una delle 3 rate annuali previste. Pertanto, se il bene è/sarà interconnesso nel corso del 2024, si ritiene sia possibile fruire della prima delle 3 rate in un mese qualsiasi del 2024, avendo cura di conservare la documentazione necessaria in caso di controlli, tra cui la perizia di stima suddetta, che non deve essere inviata telematicamente, ma soltanto conservata in caso di controllo. La normativa, infatti, prevede che il credito possa essere utilizzato a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni; quindi, letteralmente non è specificato “dalla data” di avvenuta interconnessione, ma “dall’anno”; si ritiene che la norma intenda che nel corso dell’anno in questione è possibile iniziare a utilizzare il credito. A conferma di ciò si ricorda che l’art. 1, c. 1059 L. 178/2020 ha disposto che, nel caso in cui l’interconnessione dei beni 4.0 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per i beni generici.

È richiesto, infine, solo per gli investimenti Industria 4.0, l’invio di una comunicazione al MiMiT utilizzando l’apposito modello (tuttavia il mancato invio della comunicazione non inficia la spettanza del credito)

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