Le frequenti le contestazioni sulla deducibilità di queste tipologie di costi da parte della Agenzia delle Entrate, impongono un’adeguata cura nella stesura dei rendiconti di fine anno e nella raccolta della documentazione a supporto della spesa sostenuta.
Il trattamento in Bilancio – in linea generale le spese di sponsorizzazione e pubblicità sono costi di periodo da imputare a conto economico nell’esercizio di sostenimento . La possibilità di procedere alla loro iscrizione in stato patrimoniale ( voce B.O.2) è limitata a specifiche ipotesi ( Oic 24) quali eventi promozionali non ricorrenti ad esempio il lancio di un nuovo prodotto o l’avvio di una nuova attività produttiva.
Il trattamento in Dichiarazione – per quanto attiene la deduzione in dichiarazione dei redditi, è previsto che tali costi possano essere dedotti nell’esercizio di sostenimento, ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi ( a scelta del contribuente , art. 108.co.2 Tuir). In sede di chiusura dei bilanci, va valutato la competenza di queste spese. Su questo profilo grande attenzione deve essere posta al contratto, in particolare a sponsorizzazioni legale a eventi o manifestazioni che si svolgono a cavallo di due diverse annualità ( il costo , in questo caso, viene ripartito).
Il contratto – è fondamentale partire dalla redazione di un contratto a prestazioni corrispettive nel quale dettagliare minuziosamente l’attività di sponsor, le situazioni nelle quali si manifesterà la pubblicità e gli obblighi a cui sarà tenuto chi organizza gli eventi. È consigliabile evidenziare fra le premesse del contratto anche le ragioni commerciali ( ritorno d’immagine, fattore territoriale, presenza di clienti/fornitori) che hanno indotto l’impresa a effettuare la sponsorizzazione.
I documenti – sarà opportuno che la fattura emessa contenga un esplicito richiamo allo stesso contratto; bisognerà rintracciare anche la documentazione a supporto del costo sostenuto (inserzioni sui giornali, locandine pubblicitarie, striscioni sui campi di calcio, passaggi televisivi) e ricondurla esattamente alle prestazioni identificate nel contratto originario. In questo senso sarebbe utile ottenere una relazione scritta da parte di chi ha erogato i servizi di pubblicità nella quale dettagliare l’intera attività svolta a soddisfazione delle obbligazioni richieste.
Si precisa che in caso di accertamento sarà fondamentale dimostrare la congruità della spesa sostenuta in relazione alle prestazioni svolte.
Fonte “ il Sole 24ore” articolo 23/03/2015