L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino

L’eventuale obbligo di tenuta della cosidetta ” contabilità di magazzino”, stante l’assenza di un obbligo di natura civilistico di tali scritture,  al fine di una loro

tenuta i parametri che dovranno essere verificati sono quelli di cui all’articolo 14 del DPR n. 600/1973, come integrato dall’articolo 1, comma 1, del Dpr n. 695/1996 ai sensi del quale le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e l’ammontare complessivo delle rimanenze sono superiori, rispettivamente, a euro  5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80 .

Le suddette condizioni devono verificarsi congiuntamente ai fini della sussistenza dell’obbligo in parola. Tale obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consegutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultino inferiori ai limiti citati.

Dal punto di vista soggettivo, sono eventualmente tenuti alla predisposizione della contabilità di magazzino le imprese commerciali, industriali e di servizi in contabilità ordinaria, a prescindere dalla forma giuridica prescelta.  Tuttavia, ai sensi dell’art. 14 DPR n. 600/1973 vi sono alcuni soggetti che sono espressamente esclusi dall’obbligo a prescindere dalla verifica dei parametri oggettivi; ci stiamo riferendo ai soggetti di cui all’art. 22, comma 1, nn.1 e 2 del Dpr n. 633/1972 e quindi:

  • ai commercianti al minuto che effettuano le cessioni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • soggetti che effettuano prestazioni alberghiere;
  • soggetti che effettuano somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparrecchi di distribuzione automatica.

Tali soggetti hanno tuttavia l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino nel caso in cui esse si avvalgano di magazzini centralizzati ( CFR Risoluzione n.9-341 del 9 marzo 1987)

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