Le assegnazioni di immobili strumentali

Anche alle assegnazioni di immobili strumentali ai soci, in quanto operazoni assimilate alle cessioni ai fini iva, si rendono applicabili  le imposte ipotecarie e catastali nella misura complessiva del 4%.

In questo periodo sono molte le società( sopratutto immobiliari) che, stante la crisi economica e finanziaria, non riescono a superare il c.d.” test di operatività” di cui all’art. 30 della legge n. 724/94, con conseguente applicazione delle penalizzazioni derivanti dalla disciplina delle società d comodo ( reddito imponibile minimo,limitazione all’utilizzo del credito iva ecc.).

In tale contesto, viene interessante verificare la possibilità di assegnare gli immobili ai soci cosi da alleggerire la società nel calcolo del test di operatività. Ferma restando l’applicazione dele imposte ipotecarie e catastali nella misura del 4%, come detto, la variabile più significativa è costituita dall’Iva, per la cui applicazione è necessario tener conto delle modifiche intervenute con il dl n. 83/2012, a far data dal 26 giugno 2012. Fino a tale data, infatti le cessioni e le assegnazioni erano soggette obbligatoriamente a Iva, senza possibilità alcuna di applicazre il regime di esenzione.

Al contrario, dopo le modifiche, il regime Iva delle operazioni dipende dal soggetto che la pone o non dall’acquirente, con la conseguenza che, escludendo l’ipotesi di cessione entro i cinque anni dall’ultimazione dei lavori, in tutti gli altri casi  l’Iva è applicata solo per opzione, in assenza della quale la cessione risulta essere esente ex art. 10, n.8 ter del dpr 633/72

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