Conti correnti e depositi esteri – Quadro RW ultime disposizioni-

La legge di conversione del DL 4/2014 e la modifica dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 167/1990, solleva dall’obbligo di monitoraggio fiscale i depositi e i conti correnti costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a € 10.000,00. Tale esonero riguarda i soli conti correnti e depositi, indipendentemente dal Paese nel quale sono detenuti, che durante il periodo di imposta non abbiano superato il limite di 10.000,00 euro. Si precisa che nessuna soglia si applica per tutte le attività patrimoniali e quelle finanziarie diverse da conti correnti e depositi bancari.

Il valore di riferimento al di sotto del quale scatta l’esonero dalla compilazione dell’RW  sembra essere quello massimo ( e non la giacenza media) raggiunto nel corso dell’anno da tutti i conti e depositi esteri detenuti nel corso del periodo di imposta dal contribuente.

Peraltro nell’RW di quest’anno sono confliute anche l’IVIE e l’IVAFE; per quest’ultima vige l’esonero da tassazione nel caso di conti correnti e libretti di risparmio la cui giacenza media annuale ( e non il valore massimo) non abbia superato i 5.000,00, oltre tale soglia, per i conti correnti e libretti di risparmio si applica l’imposta in misura fissa pari a Euro 34,20, indipendentemente dal Paese in cui sono detenuti. Negli altri casi, in cui rientrano anche i conti di deposito che ai fini dell’esonero dal monitoraggio fiscale sono invece assimilati ai conti correnti, l’IVAFE è dovuta nella misura dello 0,15%(0,20 dal periodo di imposta 2014) del valroe rilevato al termine del periodo di imposta. Si precisa che l’imposta non deve essere versata se di importo inferiore a 12 euro.

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