Il PVC deve essere fondato su prove concrete

La mancanza di sottoscrizione del Pvc determina il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento successivo. Con la sentenza n. 1554 del 7 luglio 2014,la Commissione tributaria regionale di Bari ha accolto la tesi ( difensiva) circa l’illegittimità di un avviso di accertamento per la mancata sottoscrizione, da parte del legale rappresentante di una società, del PVC redatto dalla Guardi di finanza. Nel caso di specie, la nullità dell’avviso è stata causata dall’illegittimità del metodo accertativo utilizzato dall’Ufficio per contestare i maggiori redditi non dichiarati, non fondati su alcuna prova, ma esclusivamente su logiche basate su movimentazioni finanziarie effettuate dal Legale rappresentante della società.

La suprema corte di cassazione, nella sentenza n. 21153/2008 richiamata dalla stella Commissione, ha evidenziato come la mancanza di sottoscrizione del PVC determina il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento successivo , in quanto basato sulla allegazione di fatti ignoti al contribuente e a cui lo stesso non ha preso parte.

 

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