Con la sentenza n. 25100 del 26 novembre 2014, la Corte di cassazione ha chiarito che ai fini del beneficio fiscale per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione è necessaria la stretta inerenza con l’attività d’impresa e la dimostrazione delle potenzialità e utilità per la società.
Infatti le spese di sponsorizzazione non sono deducibili se il logo esposto non è idoneo a diffondere il messaggio pubblicitario presso la fetta di mercato e i consumatori, clienti dell’azienda. La sezione tributaria ha quindi accolto il ricorso presentato dall’amministrazione contro una società di Milano che, nonostante operasse solo in Lombardia, aveva sponsorizzato una manifestazione sportiva in Austria.