Bonus sui beni strumentali – modalità di calcolo-

Il decreto Competitività n. 91-2014 , convertivo nella Legge n. 116-2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 192 del 20 agosto 2014 e, senza dubbio, una delle norme più interessanti per le imprese è rappresentata dal credito d’imposta pari al 15% degli investimenti in beni strumentali nuovi appartenenti alla divisione 28 della Tabella Ateco 2007 . Si precisa che possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, ad esclusione dei professionisti e studi associati, persone fisiche esercenti attività agricola, condomini.

Il credito d’imposta spetta ai soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ( compresi tabella ateco 28) nel periodo dal 25.06.20147 e fino al 30.06.2015 ( sono esclusi tuttavia gli investimenti di importo unitario inferiore a euro 10.000,00) e spetta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti ( 2009-2013 per investimenti nel 2014 )con la facoltà di escludere dal calcolo il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Il credito è da utilizzarsi in compensazione mediante F24 a partire dal 01.01.2016.

Il bonus spetta anche alle imprese che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni e, nel caso di specie, la media che rileva ai fini del beneficio è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedente con l’esclusione dell’annualità più alta. Anche le imprese nuove, ossia quelle costituite dopo il 25.06.2014 possono beneficiare del bonus per il valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta ( caso analogo per quelle costituite nel 2013).

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi nel Quadro RU relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del bonus e nelle dichiarazioni relative ai periodi successivi nei quali è utilizzato. Si precisa che il Bonus non è imponibile IRPEF/IRES e non rileva ai fini della base imponibile IRAP.

Viene indicato un esempio pratico per il calcolo credito imposta:

Società che presenta la presente situazione per investimenti effettati di cui alla tabella 28 :

Anno 2009                  € 50.000 investimenti effettuati

Anno 2010                  € 60.000 investimenti effettuati

Anno 2011                  € 40.000 investimenti effettuati

Anno 2012                  € 30.000 investimenti effettuati

Anno 2013                  € 40.000 investimenti effettuati

Anno 2014                  € 80.000 investimenti effettuati

L’annualità del 2010 viene scartata in quanto è la più alta; la somma delle altre annualità ammonta ad euro 160.000,00 euro ( media 40.000,00).

(80.000,00 – 40.000,00) = 40.000,00

Credito d’imposta spettante = 40.000,00 x 15% = 6.000,00 euro cosi ripartito :

2.000,00 utilizzabili nel 2016

2.000 nel 2017

2.000 nel 2018

 

 

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