La comunicazione dei beni ai soci per il 2014

Entro il 30 ottobre 2015 deve essere presentata la  Comunicazione ai sensi dell’art. 2, commi da 36- terdecies a 6-duodevicies, del D.L. 138/2011, con il fine di contrastare il fenomeno elusivo di intestazione fittizia di beni utilizzati a tiolo personale. La comunicazione va presentata utilizzando l’apposito modello approvato con il Provvedimento 2.08.2013, n. 94902, sostituito nel mese di novembre 2013.

I soggetti obbligati a presentare la comunicazione sono :

  • l’impresa che concede i beni in godimento : l’imprenditore individuale, società di persone, di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo;
  • i soci o familiari dei soci o dell’imprenditore, i soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo, che li utilizzano o li hanno concessi.

Innanzitutto deve trattarsi di un bene relativo all’impresa, sia bene strumentale o bene-merce o immobile patrimoniale, così come definito dalla circolare 24/E/2012 :

  • imprenditore individuale i beni indicati nell’inventario;
  • Società di persone/ capitali i beni appartenenti alla società;

Si precisa che l’obbligo di comunicazione va effettuata solo in presenza di una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. In pratica, comunicano i dati coloro che dovrebbero aver sottoposto a tassazione un reddito diverso in quanto il corrispettivo relativo al godimento del bene è inferiore al valore di mercato. La concessione di un bene in godimento senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato determina infatti per l’utilizzatore una tassazione di un reddito diverso ai fini Irpef ( quadro RL Unico) e per l’impresa concedente  l’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento.

Sono inoltre esclusi dalla comunicazione :

  • i beni concessi in godimento agli amministratori,  a prescindere dalla presenza di Fringe benefit;
  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono Fringe benefit;
  • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, concessi in godimenti a enti non commerciali soci, che utilizzando gli stessi beni per fini istituzionale;
  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;

L’obbligo non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro” ( diversi da veicoli,aeromobili,immobili) siano di valore non superiore a 3.000,00, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. In caso di omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri è dovuta una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso.

Fonte “Euroconference News”

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