L’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture

In base a quanto previsto dall’art. 6 della tabella ( allegato B) al Dpr 633/1972, l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di bollo sono tra loro alternative.  Di conseguenza quando le fatture ,le ricevute, le quietanza, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebito o  di accreditamento riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad iva, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo.

Questa invece va applicata ( nella misura di 2,00 euro) esclusivamente alle fatture, sia cartacee che elettroniche, emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a € 77,47, per quelle di importo inferiore la marca da bollo non va invece applicata, quali:

  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del principio oggettivo o soggettivo ( artt. 2,3,4 e 5 Dpr 633/72);
  • le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
  • le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento ( art. 8 co.1,lett.c) Dpr 633/72;
  • le fatture non imponibili in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art.8 bis);
  • le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9 Dpr 633/72) ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci;
  • fatture esenti art. 10 o escluse art. 15 Dpr 633/72;
  • le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi o forfettario.

Per quanto riguarda le fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati ad imposta sul valore aggiunto e importi non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo si deve considerare l’importo non assoggettato ad Iva. Se quest’ultimo è superiore a € 77,47 la marca da bollo va applicata.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.