L’apertura di Home Restaurant – trasformare la propria cucina in un ristorante

L’Home Restaurant consente a chiunque di trasformare la propria casa e la propria cucina in un ristorante occasionalmente aperto per amici, conoscenti e perfetti sconosciuti che avranno la possibilità di sperimentare la cucina originale dei luoghi frequentati abitualmente o in occasione di un viaggio. Il ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente emanato la risoluzione n. 50481/2015 in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio che ha chiesto di chiarire come configurare l’attività di cuoco a domicilio e se tale attività possa rientrare tra quelle soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al Comune di residenza, al fine di stabilire l’iter da seguire per garantire il controllo dei requisiti professionali a tutela del consumatore finale.

L’attività di “Home Restaurant” in base alle disposizioni dettate dalla L.287/1991 ” anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato”, non può essere classificata secondo il Ministero come “un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche sei i prodotti sono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela”. Richiamando una precedente nota ( n. 98416 del 12.06.2013), il Ministero ricorda che in quell’occasione ha classificato come attività vera e propria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quella effettuata da un soggetto che, proprietario di una villa, intendeva preparare cibi e bevande nella propria cucina fornendo tale servizio solo su specifica richiesta e prenotazione da parte di un committente e quindi solo per gli eventuali invitati. Su questa base ha assimilato anche il ristorante casalingo ad un’attività vera e propria, considerata la modalità con la quale è esercitata. Risultano quindi applicabili le disposizioni dell’articolo 64,comma 7, del DL 26/03/2010 n. 59. Pertanto, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali espressamente previsti dall’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e sono tenuti a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (Scia) al Comune di residenza o a richiedere l’autorizzazione prevista, nel caso di tratti di attività svolte in zone tutelate. In precedenza prima della pubblicazione della risoluzione n. 50481/2015, non occorrevano autorizzazioni del Comune o dell’Asl, perché l’attività di Home Restaurant non era assimilata ad un’attività di ristorazione aperta al pubblico, quindi sottoposta all’ottenimento di una licenza e alla verifica dell’idoneità dei locali.

Innanzitutto, per poter iniziare questo tipo di attività è opportuno riuscire a capire se la stessa venga svolta in maniera abituale od occasionale; ciò, sia perché in caso di controllo potrebbe essere contestata la mancata fatturazione dell’operazione e l’esercizio non regolare di una attività economica, sia perché variano  gli adempimenti.

Distinguiamo i due casi :

  • Attività abituale di Home Restaurant: qualora l’attività di cucina a domicilio venga effettuata con frequenza settimanale, mensile, o comunque non saltuaria, è necessario,  ai fini fiscali, richiedere l’apertura della partita IVA e rilasciare regolare fattura ai clienti. Contestualmente è necessario presentare la Scia al Comune di appartenenza, ed iscriversi alla gestione separata Inps, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti;
  • Attività occasionale di Home Restaurant  : ne caso in cui l’attività venga esercitata occasionalmente, quindi non si superino i 5.000 euro lordi annui, non esiste l’obbligo di aprire la partita IVA e di presentare la Scia al comune. In questo caso, sarà sufficiente rilasciare ai Clienti delle ricevute per prestazione di lavoro autonomo occasionale. Sulla ricevuta, qualora la prestazione sia di importo superiore a euro 77,47 dovrà essere necessariamente apposta una marca da bollo di 2 euro. Tale documento sarà l’unico fiscalmente valido da conservare per dichiarare le somme percepite nella dichiarazione dei redditi.

Un ultimo aspetto da non sottovalutare è quello sanitario. Infatti, è consigliabile anche per gli aspiranti cuochi casalinghi frequentare almeno un corso di formazione in fatto di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, anche se l’ambiente privato domestico è escluso dal campo di applicazione del regolamento n. 852/2004/C .

-fonte Euroconference 12/03/2016

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