Disponibile il modello per evitare l’addebito del canone RAI

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 45059 di ieri approva il modello di dichiarazione che consente di evitare l’addebito del canone RAI nella bolletta dell’energia elettrica.

La presentazione entro il prossimo 30 aprile, per posta, ovvero entro il prossimo 10 maggio, in via telematica, ha effetto per l’intero ammontare del canone dovuto per il 2016. L’ente preposto a ricevere la dichiarazione sostitutiva che i contribuenti devono rendere ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 è l’Agenzia delle Entrate. La trasmissione può avvenire :

  • direttamente dal cittadino mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia oppure, nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo : Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. -Sportello abbonamenti TV – Casetta Postale 22 – 10121 Torino;
  • Tramite un intermediario abilitato.

Il provvedimento precisa che è possibile presentare il modello quando si verifica una delle seguenti situazioni:

  • Non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
  • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo;
  • il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante deve comunicare il codice fiscale ( ciò può accadere quando due soggetti fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate). In questo caso, affinché nulla venga addebitato, la comunicazione deve essere fatta entro la fine dell’anno di riferimento;
  • vi è la necessita di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perché i presupposti sono cambiati.

Nei primi due casi, in via transitoria, essendo quello in corso il primo anno di applicazione della disciplina, la dichiarazione presentata per posta ( entro 30/04/2016) o in via telematica ( entro 10/05/2016) ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. A regime, invece, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento ha effetto per l’intero canone dovuto. Se la presentazione è eseguita successivamente ma entro il 30 giugno, si può beneficiare solamente del mancato addebito della quota del canone per il semestre solare successivo a quello di presentazione.

Si evidenzia che il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate,www.agenziaentrate.it , del Ministero dell’Economia e delle Finanza, www.finanze.it , e della Rai, www.canone.rai.it .

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