Finanziaria 2016 : riproposta la rivalutazione

Tra le disposizioni previste dalla Legge 28.12.2015 n. 208 ( finanziaria 2016) trovano nuovamente posto quelle concernenti al rivalutazione di :

  • rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti non in regime di impresa;
  • rivalutazione di beni di impresa e partecipazioni, riservata a società di capitali ed enti commerciali.

In particolare i commi 887 e 888 dell’art. 1 L. 208/2015, nel modificare l’art. 2,co. 2 Dl 282/2002, riaprono i termini della rideterminazione del costo di acquisto di :

  • terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, qualificate o meno, possedute a titolo di proprietà o usufrutto;

Partecipazioni e terreni devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2016 esclusivamente da persone fisiche, non in regime di impresa, società semplici e soggetti assimilati, ed enti non commerciali. La perizia giurata di stima di rideterminazione del Valore deve essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2016 .

Entro il medesimo termine è necessario procedere al versamento dell’imposta sostitutiva, fissata nella misura dell’8% per tutte le fattispecie di rivalutazione.

L’altra ipotesi riproposta è la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni possedute da società di capitali e enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali. Si può procedere alla determinazione del costo d’acquisto dei beni di impresa, ad esclusione degli immobili merce, e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014. La rivalutazione va eseguita nel bilancio 2015 e va annotata nell’inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo di rivalutazione, da imputarsi contabilmente a capitale o ad una riserva in sospensione di imposta, può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’ires, dell’irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10% . Il maggior valore dei beni derivante dalla rivalutazione è invece riconosciuto ai fini ires ed irap a decorrere dal terzo esercizio successivo ( 2018) a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita a seguito del versamento di un’imposta sostitutiva dell’ires, dell’irap e di eventuali addizionali nella misura del :

  • 16% per i beni ammortizzabili;
  • 12 % per i beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive vanni versate in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

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