Studi medici convenzionati senza Irap è quanto affermano le sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 7291 di ieri, che interviene sul tema dell’assoggettabilità all’imposta regionale sulle attività produttive delle strutture di medicina di gruppo. Lo svolgimento in forma associata dell’attività di medicina generale non è assimilabile alle associazioni senza personalità giuridica previste dall’art. 5 Tuir ( per esempio studio associati di commercialisti o avvocati). E anche la presenza di spese sostenute per terzi collaboratori, quali una segretaria o un’infermiera, non è idonea a integrare il requisito dell’autonoma organizzazione richiesta dalla norma impositiva.
Respinta, quindi, la tesi dell’Agenzia delle entrate che qualificava la medicina di gruppo come una “forma associativa che si configura e si sovrappone all’associazione professionale vera e propria”.