L’art. 14 del D.Lgs. n. 159/2015 ha previsto per Equitalia l’obbligo di notifica a mezzo PEC per imprese e professionisti, nonché per le persone fisiche che ne facciano richiesta.
Pertanto, dal prossimo 1° giugno 2016, per le imprese individuali e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica delle cartelle di Equitalia avverrà attraverso l’indirizzo di posta elettronica risultante dal sito internet www.inipec.gov.it.
Equitalia, con nota informativa n. 64/2016, si è già affrettata a ricordare tale scadenza al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Quando si considera perfezionata la notifica . La cartella esattoriale si considererà notificata nel momento in cui Equitalia avrà avuto la comunicazione – da parte del gestore dell’indirizzo di posta elettronica certificata – dell’avvenuta consegna del messaggio nella casella del destinatario (comunicazione quasi immediata dall’invio). Di conseguenza, anche se il contribuente non apre la mail e non legge il contenuto, la notifica è comunque validamente avvenuta.
Si precisa, tuttavia, che nel caso di indirizzo PEC non valido od inattivo, o nel caso in cui la casella mail risultasse piena malgrado il secondo tentativo effettuato dopo 15 giorni dal primo, l’atto sarà inviato telematicamente alla CCIAA competente per territorio e sarà sempre disponibile online in un’apposita sezione del sito Internet.
Il contribuente, inoltre, verrà informato del deposito “telematico” dell’atto tramite una raccomandata A/R.