Aspetti Iva dell’assegnazione agevolata beni ai soci

Le disposizioni della legge di Stabilità 2016 relativa alle assegnazioni agevolate non contengono alcun regime agevolato Iva per la fuoriuscita dei beni dalla sfera d’impresa, con la conseguenza che pare opportuno riepilogare le regole ordinarie previste nell’ambito del DPR 633/1972. In particolare, è bene ricordare che in linea generale le cessioni e le assegnazioni di beni ai soci sono operazioni rilevanti ai fini Iva in quanto poste in essere da soggetti passivi ai ini di tale tributo.

L’articolo 2, comma 2, n. 6). del DPR 633/1972, nell’individuare le cessioni di beni rilevanti ai fini iva, assimila alle cessioni “le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società ed enti di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica”.

Tuttavia, l’assimilazione tra cessioni ed assegnazioni di beni trova una deroga allorché l’assegnazione riguardi beni che sono pervenuti all’impresa senza il pagamento dell’Iva, in quanto acquistati presso soggetti privati, ovvero ancora senza aver esercitato nemmeno in parte il diritto alla detrazione dell’imposta. In tale ipotesi la circolare n. 26/E/2016 aveva chiarito che l’assegnazione di beni ai soci è assimilabile a tutti gli effetti all’autoconsumo, per il quale si prevede l’esclusione da Iva per “quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19” .

Quindi per individuare il regime Iva applicabile alle assegnazioni agevolate è necessario distinguere in relazione alla provenienza del bene, ed in particolare:

  • per gli acquisti di beni per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta, l’assegnazione è rilevante ai fini Iva ;
  • per gli acquisti “senza Iva” l’assegnazione è esclusa (fuori campo) Iva.

La distinzione in esame assume particolare rilievo per l’applicazione delle altre imposte indirette ( registro,ipotecarie e catastali), poiché per le assegnazioni fuori campo Iva opera in ogni caso il principio di alternatività Iva- registro, con conseguente applicazioni dell’imposta proporzionale di registro, mentre per le assegnazioni rilevanti ai fini Iva( imponibili o esenti) l’applicazione delle altre imposte indirette varia in funzione del regime Iva e delle tipologia di bene ( Immobili abitativi o strumentali).

Occorre ricordare poi che la circolare n.26/E/2016 ricorda che in caso di acquisto di un bene immobile senza  Iva, sul quale sono stati eseguiti successivamente interventi di ristrutturazione per i quali è stato operato il diritto alla detrazione IVA, la successiva assegnazione ai soci è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, ferma restando la necessità di operare la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-Bis2) del Dpr 633/1972 in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio rispetto al momento di ultimazione dei lavori.

Fonte "Euroconference News"

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