Un solo anno “buono” non salva la società di comodo

Per la qualifica di società di comodo quello che conta è la media triennale. Quindi, per verificare l’effettiva operatività (art. 30 della L. 724/94), occorre considerare le risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti.

A tal fine non rileva la circostanza per cui, per un singolo periodo d’imposta, la società realizzi ricavi effettivi superiori ai ricavi minimi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13699 del 5 luglio 2016, secondo cui non rileva il realizzo di ricavi effettivi superiori ai ricavi minimi per un solo periodo di imposta.

Capovolte cosi le conclusioni cui era giunta la C.T.R., la quale aveva invece ritenuto lecito utilizzare, per il test di operatività, i soli ricavi relativi all’anno d’imposta oggetto di accertamento (nel caso di specie, il 2006). Solo considerando le risultanze della media triennale, influenzate dalla riduzione dei canoni di affitto nei due anni precedenti, emergeva invece uno scostamento di 10.000 euro tra i ricavi dichiarati e quelli minimi presunti, che hanno qualificato la società come società di comodo.

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