La tassa fissa da 100 mila euro per gli stranieri ricchi

Il fisco italiano apre le porte ai ricchissimi che vogliono stabilire la residenza nel nostro Paese, infatti arriva la flat tax per i nuovi residenti stranieri ad alto patrimonio. E’ rivolta a chi intende trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando di un una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. L’opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017, prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta (a prescindere da quanto si guadagna ) per cui viene esercitata relativa ai soli redditi prodotti all’estero (su quelli italiani invece si pagare regolarmente applicando le aliquote ordinarie), al fine di attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese degli High net worth individual, ossia delle persone con un alto patrimonio.

La norma prevede che chi trasferisce la propria residenza in Italia per la prima volta o dopo un’ assenza di almeno nove anni negli ultimi dieci, potrà optare per una tassazione forfettaria dei redditi prodotti all’ estero assolutamente favorevole per chi guadagna da 250 mila euro lordi annui in su. A prescindere dalla somma percepita pagherà al fisco italiano 100 mila euro l’ anno, più 25 mila euro per ogni familiare a carico.

Il regime verrebbe prorogato automaticamente di anno in anno per una durata massima di quindici anni e prima di essere chiesto può essere oggetto di uno specifico «interpello» all’ Agenzia, che risponderà in modo formale chiarendo tutti i termini del regime applicabile. La norma «acchiappa Paperoni» ha lo scopo di attrarre in Italia capitale umano anche in prospettiva post-Brexit. Non fa incassare meno tasse, spiegano al Tesoro, ma anzi aumenta il gettito se può convincere aziende e manager a trasferirsi in Italia e trasformare Milano in «hub» della finanza europea.

Non obbligatoria la presentazione dell’ interpello per l’ accesso al regime dei neo residenti (basta l’ opzione in dichiarazione), via libera per i soggetti trasferitisi già nel 2016 e che nei 9 anni precedenti erano fuori Italia, focus sulla territorialità degli imponibili e quindi no ad obblighi di disclosure degli asset detenuti all’ estero. Al regime possono accedere anche soggetti residenti in stati considerati black list (articolo 2, comma 2 bis Tuir), per i quali la presentazione dell’ interpello potrebbe essere vieppiù consigliabile stante l’ operatività dell’ inversione dell’ onere della prova della residenza estera sul contribuente.

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