Distributori automatici – le nuove regole per la trasmissione dei corrispettivi –

Con il Decreto del 30.6.2016 n. 102807, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi da parte dei soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici (vending machine), in vista dell’adempimento degli obblighi comunicativi di cui all’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, a partire dall’1.4.2017.

Il decreto prevede quindi che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e sentite le associazioni di categoria, siano definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica, le caratteristiche tecniche degli strumenti, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle previste norme.

La disposizione interessa tutti i soggetti che effettuano VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI attraverso vending machine: distributori automatici di alimenti e bevande quindi, ma anche lavanderie a gettone o autolavaggi automatici, per fare due esempi.

L’obbligo verrà assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di rinnovo delle vending machine in essere, consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi.

Pertanto, al fine di garantire un passaggio al nuovo regime secondo i principi di “normali tempi di obsolescenza e rinnovo” degli apparecchi, è stato definito un percorso di “fiscalizzazione graduale” delle vending machine, costituito da:

  • una fase “transitoria”, con decorrenza 01.04.2017 da utilizzare non oltre il 31.12.2022
  • una fase “definitiva”, che verrà disciplinata con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e che dovrà andare a regime entro il 31.12.2022

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI: UN’AREA DEDICATA. In particolare, L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il dettaglio delle specifiche tecniche ed  una area dedicata contenente i servizi per censire online i propri distributori ed ottenere certificati per “sigillare elettronicamente” il file XML con cui trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dagli apparecchi nella fase di erogazione dei prodotti. Al termine della fase di censimento, l’Agenzia fornirà, sempre online, un QRCODE da applicare su ogni apparecchio in modo da consentire anche al singolo consumatore di riconoscere che il distributore, da cui sta acquistando il prodotto, è conosciuto all’Amministrazione e i dati dei suoi incassi verranno trasmessi alla stessa: basterà inquadrare il QRCODE con il proprio smartphone.

Durante la prima fase di applicazione, la trasmissione dei dati dei corrispettivi da parte degli operatori dovrà avvenire mediante l’utilizzo di appositi dispositivi mobili. Questi saranno abilitati a inviare i dati raccolti dai Sistema master all’Agenzia delle Entrate mediante la creazione di un file strutturato contenente le informazioni indicate dalle specifiche tecniche (dati relativi alla data e all’ora del prelievo, dati identificativi dell’apparecchio, nonché quelli relativi alle somme incassate, in contanti o con altre modalità di pagamento).

I dati verranno “sigillati” elettronicamente e trasmessi online, su canale sicuro, all’Agenzia delle Entrate mediante i dispositivi mobili con cui i gestori rilevano gli incassi registrati dal distributore. Il sigillo elettronico verrà applicato grazie ad un certificato digitale, rilasciato online dall’Agenzia delle Entrate agli operatori del settore del vending, e garantirà l’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza dei dati dei corrispettivi.

MANCATA TRASMISSIONE: LE SANZIONI. La mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali comporterà una sanzione  pari 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.

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