Frontalieri svizzeri: oltre 20 km dal confine tassati in Italia

La qualificazione di “frontaliero” svizzero è riconosciuta in ogni caso ai lavoratori residenti in un comune italiano il cui territorio è compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, nei quali si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente.

È questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 38/E di ieri.

Nel documento in esame, il Fisco ricorda innanzitutto che, in sede di conversione in legge con modificazioni, del D.L. 193/2016, il Senato della Repubblica ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a “fornire una definizione di lavoratore frontaliero svizzero”.

A riguardo, appare utile ricordare che in base all’articolo dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974 “i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta”. Il successivo articolo 2 disciplina invece la compensazione finanziaria che i cantoni svizzeri sono tenuti ad effettuare a favore dei comuni di residenza dei lavoratori frontalieri italiani con modalità fissate tramite un apposito decreto del Ministero delle Finanze.

Più nel dettaglio, l’articolo 3 del D.M. 4 agosto 2016, prevede espressamente che “la ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l’Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese”. Tale ripartizione viene poi operata dividendo il gettito totale proveniente dai tre cantoni per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti nei “comuni di confine” (alla data del 31 agosto di ciascun anno) che hanno svolto nel corso dell’anno attività di lavoro dipendente in uno dei tre cantoni summenzionati.

frontalieri

Alla luce delle disposizioni citate, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la qualificazione di frontaliero svizzero spetta esclusivamente ai lavoratori che risiedono in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dal confine con uno dei tre cantoni d’oltralpe considerati.

Al contrario, nel caso in cui il comune di residenza del lavoratore frontaliero disti più di 20 km dal confine dei cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, troverà applicazione l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera, in base alla quale:

  • il reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera dal lavoratore frontaliero viene tassato in Italia,
  • beneficiando della franchigia di 7.500 euro per i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero in zone di frontiera.

Infine, il documento di prassi emanato ieri ricorda che, ai sensi dell’articolo 165, comma 10 del Tuir, a tali soggetti spetta inoltre il credito per le imposte pagate all’estero.

Fonte “Euroconferencenews” 29/03/2017

 

11 pensieri su “Frontalieri svizzeri: oltre 20 km dal confine tassati in Italia

  1. Io abito nel comune di Barlassina che dista 19,5 km dal confine con la Svizzera, Barlassina non compariva nell’elenco dei comuni considerati finora “frontalieri” e mio figlio che lavora a Locarno, è sempre stato soggetto alla doppia tassazione. Ora è cambiato qualcosa? Esiste un nuovo elenco aggiornato dei comuni considerati “frontalieri”?

  2. Buongiorno, ad oggi il comune di Carimate (CO) rientra in quelli frontalieri? E con l’entrata in vigore delle liste aggiornate?

  3. Buongiorno,
    Lavoro in svizzera da Gennaio 2017. Mi sono trasferito (con residenza ovviamente) in un comune considerato transfrontaliero (incluso nella lista ed entro i 20 km dal confine) a Giugno 2017.
    Nel modello Unico 2018 (2017) dovro’ dichiarare i redditi eccedenti la franchigia di Euro 7’500, percepiti dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2017? oppure essendo residente in comune transfrontaliero per piu di 183 giorni nel 2017, posso evitare di dichiarare tali redditi?
    Grazie e Saluti,
    TB

    • Buongiorno
      essendo residente nel comune trasfrontaliero per più di 183 giorni a mio avviso non deve dichiarare tali redditi. Consiglio però, essendo tale materia molto intricata, di recarsi presso un ufficio della Agenzia Entrate per richiedere tale quesito
      cordiali saluti

  4. Buongiorno,
    da Gennaio inizieró uno stage a Stabio, e ho la residenza oltre i 20 km. Il salario sará di 1800 CH lordi per 6 mesi.
    C’é qualche differenza sulla tassazione essendo uno stage?

    Grazie,

    A.

    • Buonasera,
      in Italia uno stage non è tassato ( non vi sono contributi irpef e inps) e quindi non soggetto a dichiarazione dei redditi , ma da quanto mi dice Lei quello in Svizzera è al lordo quindi ipotizzo soggetto a tassazione contributiva. Occorre quindi capire bene il tipo di contratto Svizzero per poi analizzare meglio il caso (tenendo quindi presente i possibili redditi eccedenti la franchigia di Euro 7’500)
      Distinti saluti

  5. Se decidessi di lavorare in svizzera e trasferire la mia residenza a varese da parenti o amici,quindi entro i 20 km, che tipo di controlli ci sarebbero sul mio effettivo trasferimento fisico presso il domicilio scelto? Unendomi alla famiglia di parenti o amici che oneri fiscali economici questi dovrebbero sopportare? Grazie

  6. Buon giorno ,
    Un lavoratore in Svizzera avendo un permesso G e avendo la sua residenza in un comune oltre i 20 km dal confine Svizzero.
    Quali trattenute avrebbe sullo stipendio mensilmente , dallo stato Svizzero più precisamente dal cantone Grigioni ?

    E lo stato Svizzero a comunicare all’Agenzia delle Entrate o e la persona privata a dichiararle sulla dichiarazione dei redditi annuale ?

    Dalla notizia riportata nell ‘articolo qui sopra tutti i residenti al di fuori dalla Svizzera oltre un raggio di 20 km lo stipendio non è tassato dalla Svizzera ma ben si dal Italia ??

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