Estesa la platea di Srl obbligate alla nomina di sindaci o revisori

Con l’approvazione del decreto sulla crisi di impresa la riduzione dei parametri per la nomina dell’organo di controllo o del revisore diventa definitiva.

Tenuto conto del ruolo importante ricoperto dal sindaco e dal revisore, il legislatore della riforma ha ridotto in maniera considerevole (attivo da 4,4 a 2 milioni, ricavi da 8,8 a 2 milioni, dipendenti 10 da 50), i parametri al cui superamento scatta l’obbligo della nomina nelle Srl. È ipotizzabile che i nuovi parametri allargheranno in maniera considerevole il numero dei soggetti che dovranno provvedere alla nomina. Inoltre, a differenza del passato, da quando sarà operativa la nuova versione dell’articolo 2477 del Codice civile sarà sufficiente il superamento di soltanto uno di questi limiti: la norma attuale prevede il superamento di due limiti.

In sede di definizione del provvedimento sono state introdotte ulteriori novità, quale l’aumento a tre degli esercizi in cui consecutivamente non devono essere superati i limiti affinché l’obbligo di nomina del sindaco o del revisore venga meno. Questo dimostra ancora una volta l’attenzione del legislatore nei confronti dell’utilità della funzione dell’organo di controllo e del revisore.

Nell’ultima versione del testo normativo è stato precisato che il monitoraggio dovrà riguardare i due esercizi antecedenti la scadenza per l’adeguamento dello statuto (fissato in nove mesi dall’entrata in vigore della norma di cui all’articolo 379).

Più problematico è capire quando le Srl interessate dovranno procedere alla nomina. Sul punto la relazione illustrativa afferma che «il comma 3 fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all’intervento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo». Non solo: la relazione aggiunge anche che «un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma dei sistemi di allerta».

Leggendo questi passaggi sembrerebbe che ci sia un termine di nove mesi per provvedere e che non sia possibile andare oltre. La norma richiamata, però, indica in nove mesi il termine per adeguare gli statuti delle società esistenti. Il che potrebbe portare l’interprete a sostenere che laddove lo statuto contenga una clausola di mero rinvio alle disposizioni di legge, non essendo necessaria la modifica, l’obbligo di nomina potrebbe decorrere a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Ma c’è di più. Occorre infatti ricordare che il presupposto nasce in un momento ben preciso individuato dal legislatore nell’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti, dando alla stessa 30 giorni per provvedere (così il comma 6 dell’articolo 2477 del Codice civile). Pertanto in presenza di una Srl il cui statuto contenga una clausola analitica, che quindi dovrà essere uniformata alle nuove regole, ci saranno nove mesi dall’entrata in vigore per la modifica della clausola ma non nove mesi per la nomina dell’organo di controllo in quanto, come detto, il presupposto è legato all’assemblea di approvazione del bilancio (nella primavera del 2020) non avendo il legislatore disposto diversamente.

In sede di approvazione del bilancio 2018 opera l’attuale clausola statutaria come previsto dal comma 3 dell’articolo 379. Per le società non obbligate alla modifica, la prima assemblea sarà invece quella che si terrà nei primi mesi di quest’anno. Ed è in questa occasione che probabilmente si dovrà verificare l’operatività della nuova norma. Un bel pasticcio a cui soltanto il ministero potrà mettere una pezza.

 

 

fonte “ilsole24ore”

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