È stato pubblicato nella tarda serata di mercoledì 10 giugno l’attesissimo provvedimento con il quale sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 D.L. 34/2020.
Nella tabella che segue sono richiamati, in sintesi, alcuni principali aspetti.
Beneficiari
Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i contribuenti:
-che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro (le istruzioni, a pagina 4, indicano, a tal fine, il rigo del modello Redditi 2020 che assume rilievo per ciascuna tipologia di contribuente) il cui fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019.
Il contributo non spetta nei seguenti casi:
-soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
-soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir;
-intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis Tuir;
professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
-soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) D.L. 18/202
Contributo spettante a coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che si rispetti il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni di euro. In questo caso il contributo è determinato come segue:
se il fatturato da aprile 2020 è più basso di quello di aprile 2019 si applica alla differenza la percentuale del 20, 15 o 10% (a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019), fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;
se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 risulta positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020
Il contributo spetta soltanto a coloro che hanno iniziato l’attività prima del 1° maggio 2020.
Delega intermediario
L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In questo caso è sufficiente indicare il codice fiscale dell’intermediario sull’istanza.
Il provvedimento, tuttavia, prevede anche la possibilità, per il richiedente, di conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’istanza. L’intermediario dovrà a tal fine inserire nell’istanza non solo il suo codice fiscale, ma anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega