Il credito d’imposta per le spese di sanificazione

Il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro è stato introdotto con l’articolo 64 D.L. 18/2020, ovvero il Decreto Cura Italia.
Tale articolo ha previsto, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione il riconoscimento, per il periodo d’imposta 2020, di un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Il Decreto Liquidità, articolo 30 D.L. 23/2020, ha esteso l’ambito oggettivo della disposizione agevolativa, prevedendo l’attribuzione del credito d’imposta anche alle spese, sostenute nell’anno 2020, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri dispositivi di sicurezza finalizzati a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Con la circolare 9/E/2020, al paragrafo 13, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono agevolabili le spese sostenute dagli esercenti attività d’impresa, arte e professione per:
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio le mascherine chirurgiche, le mascherine Ffp2 e Ffp3, i guanti, le visiere di protezione, gli occhiali protettivi, le tute di protezione e i calzari;
• l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali ad esempio le barriere e i pannelli protettivi;
• l’acquisto di detergenti mani e di disinfettanti.
L’articolo 125 Decreto Rilancio, in sostituzione della misura precedentemente prevista (sono abrogati gli articoli 64 del Decreto Cura Italia e 30 del Decreto Liquidità), ha introdotto, al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;gli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore;gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
L’articolo prevede che sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
• la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
• l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
• l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
• l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Non si applicano i limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’individuazione dei criteri e delle modalità per l’applicazione e la fruizione del credito d’imposta è demandata ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

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