L’UTILIZZO E LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI

Nella presente procedura si evidenziano le modalità di utilizzo e contabilizzazione del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto dei beni strumentali.

Va rammentato che detto credito d’imposta è stato introdotto lo scorso anno dalla L. 160/2019 ed è stato riproposto dalla L. 178/2020 con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dallo scorso 16 novembre 2020; oltre all’allungamento della finestra temporale, sono state aumentate le misure del bonus e sono state introdotte nuove fattispecie.

Si riportano alcune tabelle riepilogative delle tipologie di investimenti agevolati e dei relativi benefici riconosciuti (ossia la misura del credito d’imposta, rapportato all’investimento effettuato).

Si rammenta, peraltro, che recentemente sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per spendere in compensazione nel modello F24 detto credito.

Le misure del credito

Con riferimento ai beni “ordinari” (ossia gli investimenti che non hanno i requisiti tecnologici e di interconnessione che possono farli rientrare nel novero di “industria 4.0”) il bonus è stato incrementato per il solo 2021 al 10%, mentre dal 2022 tornerà al 6% (su queste misure però sono attesi possibili interventi che potranno diminuire il bonus, forse anche retroattivamente).

Con riferimento ai beni tecnologici 4.0 il bonus è decisamente più elevato e dipende dal momento in cui è stata fatto l’investimento e dall’importo di questo (occorre verificare lo scaglione dimensionale). Si evidenzia che oltre ai beni materiali (di cui all’allegato A della L. 232/2016) sono agevolabili anche alcuni beni immateriali (di cui all’allegato B della L. 232/16, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

Le misure “maggiorate”

Materiali        Da 16.11.2020 a 31.12.2021  50% credito d’imposta ( per investimenti fino a 2,5 mln euro)

Da 01.01.2022 a 31.12.2022     40% credito d’imposta ( per investimenti fino a 2,5 mln euro)

 

Immateriali   Da 01.01.2020 a 31.12.2020  15% credito d’imposta

Da 16.11.2020 a 31.12.2022  20% credito d’imposta

 

Cambia anche la modalità di fruizione del credito:

il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile su di un arco di 5 anni (3 per gli immateriali 4.0), in quote costanti;il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato in un periodo molto più breve, ossia 3 anni. Per i beni ordinari, se il contribuente ha ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, è possibile l’utilizzo in unica soluzione.

I codici tributo

Con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per la compensazione nel modello F24 di detti crediti d’imposta; tali compensazioni dovranno avvenire esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (quindi queste deleghe F24 non possono essere presentate tramite i canali home banking).

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Per il credito d’imposta previsto dalla L. 160/2019 i codici tributo sono i seguenti:

  • beni ordinari: “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;

 

  • beni materiali 4.0: “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;”

 

  • beni immateriali 4.0: 6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

 

Analogamente, sono stati introdotti anche i codici tributo utilizzati per il nuovo credito d’imposta introdotto dalla L. 178/2020:

 

  • beni ordinari materiali e immateriali: “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;

 

  • beni materiali 4.0: “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;

 

  • beni immateriali 4.0: “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

 

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