Libri giornali e inventari: ultima chiamata per il bollo

L’imposta di bollo sul libro giornale e inventari relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato nel 2020 per effetto della chiusura delle scritture presumibilmente collegate alla stesura del bilancio, è dovuta entro domani 30 aprile 2021, praticamente per tutti i soggetti obbligati dal momento che questo termine è previsto per i registri e libri tenuti attraverso sistemi informatici dall’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014, non rilevando la modalità di conservazione, analogica (mediante stampa) o digitale. Questo lascia pensare, sul punto, l’orientamento espresso dalla risposta a interpello 236 delle Entrate del 9 aprile 2021 che ha cristallizzato in modo distinto i concetti di tenuta dei registri rispetto alla loro conservazione digitale (in base alle regole del Dlgs 82/2005) o analogica.

L’interpello

L’imposta di bollo si correla unicamente alla tenuta dei registri e parrebbe non rilevare, nel caso di registri realizzati attraverso sistemi elettronici, come si proceda alla conservazione. Coloro che ritenevano di poter assolvere l’imposta secondo le regole ordinarie di determinazione del quantum dovuto in conseguenza della materializzazione su carta dei registri, forse dovranno rivedere le loro procedure in considerazione dell’imminente scadenza. Di certo, chi non ha già pagato, per versare l’imposta di bollo non potrà attendere il 10 giugno prossimo entro il quale è richiesta la stampa come atto conclusivo del processo di conservazione analogico (articolo 7, commi 4-ter e 4 quater, del Dl 357/1994). Questa lettura se confermata porta effetti e differenze significative in riferimento ai termini di assolvimento e al quantum dell’imposta da versare in conseguenza della differente modalità di computo prevista.

 

Registri meccanografici

Per i libri ancora tenuti con sistemi meccanografici, entro il termine di stampa, l’imposta di bollo è assolta mediante applicazione diretta dei contrassegni telematici sugli stessi libri, ovvero mediante versamento (circolare 92/E/2001) tramite modello F23, codice tributo «458T», dell’ammontare necessario “a coprire” il fabbisogno delle pagine interessate dall’avvenuta scritturazione, dove è ordinariamente prevista in 16 euro (o 32 euro per i soggetti esonerati dal versamento della tassa annuale di concessione governativa) per ogni cento fogli o frazione.

Registri con sistemi informatici

L’imposta (ordinaria 16 euro o raddoppiata 32 euro) è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio con modello F24 o F24EP. Dovrebbero ritenersi valide le indicazioni della risoluzione 161/E/2007 circa il significato da dare al termine “registrazione” corrispondente al singolo accadimento contabile a prescindere dal numero delle righe di dettaglio che lo caratterizzano. Quindi, agli effetti del computo per quanto attiene:

  • al libro giornale, una stessa scrittura in partita doppia costituita da più righe, costituisce una sola registrazione;

 

  • al libro degli inventari la registrazione è costituita dalla singola riga di rappresentazione del dato (cioè una voce di cespite, di credito, eccetera).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.