VADEMECUM GREEN PASS IN AZIENDA SETTORE PRIVATO

Il Decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 c.d. “decreto capienze”, all’articolo 3 ha introdotto un’importante disposizione per agevolare la programmazione del lavoro nelle imprese, prevedendo che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere la comunicazione  di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la Certificazione Verde Covid-19.

La Certificazione Verde Covid-19 deve essere richiesta anche a tutti i soggetti che svolgo- no, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso terzi (ad es. il tecnico che svolge un’attività di manutenzione della macchinetta del caffè, prima di accedere all’azienda, deve esibire il certificato).

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. Individuano, inoltre, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni (nomina di incarico).

I lavoratori non in possesso della certificazione non possono accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati come assenti non giustificati (per i giorni di assenza non è dovuta la retribuzione) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La verifica può essere fatta solo mediante applicazione “Verifica C19”, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

OBBLIGHI – Il datore di lavoro deve, entro il 15/10/2021, predisporre un Regolamento di attuazione e integrare i protocolli già esistenti, nel rispetto della privacy ed in particolare:

– Predisporre Incarichi

– Informare e formare gli incaricati

– Informazione ai lavoratori

– Riunione del Comitato Covid e aggiornamento protocolli

SOGGETTI ESCLUSI – Sono esclusi dall’obbligo di Green Pass – perchè esentati dalla campagna vaccinale per motivi di salute – coloro in possesso di certificazione medica conforme alle indicazioni del Ministero della Salute con Circolare 4/8/2021.

SANZIONI – sono dovute le seguenti sanzioni:

  1. a) SANZIONE IN CAPO AI LAVORATORI – L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
  2. b) SANZIONE IN CAPO AL DATORE- I datori di lavoro che non effettuino le verifiche secondo le prescrizioni e non adottano le misure organizzative volte ad accertare il possesso della certifica[1]zione verde, non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, sono puniti con la sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva;

CONSEGUENZE MANCANZA GREEN PASS

– Il lavoratore sprovvisto di Green Pass, viene considerato ASSENTE INGIUSTIFICATO, fino alla produzione del Green Pass e comunque non oltre il 31.12.2021. È possibile assumere in sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

– Solo nelle aziende con meno di 15 dipendenti, trascorsi 5gg – ed in caso di assunzione con contratto a termine in sostituzione – il lavoratore sarà SOSPESO per tutta la durata della sua sostituzione (massimo 10gg + 10gg).

– I lavoratori assenti ingiustificati o sospesi non saranno retribuiti.

– I lavoratori sprovvisti di Green Pass che facciano accesso ai locali aziendali, sono passibili di provvedimenti disciplinari e soggetti a sanzioni amministrative com[1]minate dal Prefetto, previa segnalazione da parte del datore.

Si consiglia di effettuare i controlli che devono essere fatti al mo[1]mento dell’accesso, ove possibile, sulla totalità dei lavoratori. Il controllo giornaliero permette la verifica più puntuale tenuto conto della durata limitata dei tamponi (durata Green Pass: 48-72 ore).

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