Decreto fiscale: le novità in sintesi

Il Decreto fiscale (D.L. 146/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21.10.2021, ha introdotto importanti novità, soprattutto in materia di riscossione.

Si richiama, di seguito, un quadro di sintesi delle nuove previsioni in ambito fiscale.

Rottamazione ter e saldo e stralcio: rimessione nei termini Articolo 1 : La norma ha previsto una riammissione ai benefici della rottamazione ter e del saldo stralcio per coloro che non hanno potuto versare le rate 2020. A tal fine dovranno essere versate entro il prossimo 30 novembre 2021 le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021. È possibile beneficiare dei c.d. “5 giorni di tolleranza”, per cui il versamento si considera comunque tempestivo se effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021

Estensione dei termini per il pagamento delle cartelle Articolo 2 :. Per Le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 possono essere pagate entro il maggior termine di 150 giorni le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 01.01.2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni Articolo 3, comma 1 : Per le rateizzazioni concesse prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza Covid-19 (e, quindi prima del 08.03.2020 o del 21.02.2020, per i contribuenti della c.d. “zona rossa”) è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa. Per le rateizzazioni concesse dopo il periodo di sospensione anti-Covid e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di 10 rate.

Differimento del termine del 30.09 per il pagamento delle rate sospese Articolo 3, commi 2 e 3 Per i contribuenti con piani di dilazione in essere al 08.03.2020 (ovvero al 21.02.2020, nelle c.d. “zone rosse”), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (08.03.2020 – 31.08.2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021. Il pagamento potrà quindi avvenire entro il prossimo 2 novembre.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: riversamento spontaneo Articolo 5, commi 7 e ss. Viene prevista una specifica procedura di “riversamento spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta ricerca e sviluppo utilizzato fino al 22.10.2021, a favore dei soggetti che hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30.09.2022; è a tal fine prevista l’emanazione di un apposito provvedimento. Per approfondimenti si rinvia al precedente contributo “La “sanatoria” del credito d’imposta R&S nel Decreto Fiscale”.

 

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