Il credito d’imposta dei nuovi beni strumentali 2022

L’articolo 1, comma 44, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) ha disposto la proroga, con rimodulazioni, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020.

L’orizzonte temporale oggetto del dettato normativo riguarda il triennio 2023-2025, comprese le valide prenotazioni entro il 31.12.2025 di investimenti effettuati entro il 30.06.2026.

Resta dunque fermo il regime previsto dalla L. 178/2020 per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e 4.0 effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023 su prenotazione al 31.12.2022, in quanto i relativi commi della disciplina previgente non sono stati modificati dalla L. 234/2021.

La proroga al triennio 2023-2025, come emerge dalla relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2022, è ispirata dalla volontà del legislatore di assicurare “una maggiore stabilità delle misure garantendo alle imprese un respiro di medio lungo periodo”: l’esigenza di garantire un orizzonte temporale di medio-lungo termine è dunque controbilanciata dal depotenziamento delle aliquote e dalla scelta di privilegiare i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi

In particolare, in caso di investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 30.06.2022 su valida prenotazione entro il 31.12.2021, il credito d’imposta è riconosciuto con le seguenti intensità:

  • Beni materiali ordinari di cui al comma 1054, articolo 1, L. 178/2020

10% per investimenti complessivi entro 2 milioni di euro, incrementato al 15% in caso di beni destinati nel medesimo periodo d’imposta a forme di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 L. 81/2017;

  • Beni immateriali ordinari di cui al comma 1054, articolo 1, L. 178/2020: 10% per investimenti complessivi entro un milione di euro, incrementato al 15% in caso di beni destinati nel medesimo periodo d’imposta a forme di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 L. 81/2017.
  • Beni materiali 4.0 di cui all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020: 50% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro, 30% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e 10% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
  • Beni immateriali 4.0 di cui al comma 1058, articolo 1, L. 178/2020: 20% per investimenti complessivi entro un milione di euro.

In caso di investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 in caso di valida prenotazione entro il 31.12.2022, trovano applicazione le seguenti aliquote:

  • Beni materiali ordinari di cui all’articolo 1, comma 1055, L. 178/2020: 6% per investimenti complessivi entro 2 milioni di euro.
  • Beni immateriali ordinari di cui all’articolo 1, comma 1055, L. 178/2020: 6% per investimenti complessivi entro un milione di euro.
  • Beni materiali 4.0 di cui all’articolo 1, comma 1057, L. 178/2020: 40% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro, 20% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 10% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
  • Beni immateriali 4.0 di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020: 20% per investimenti complessivi entro un milione di euro.

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