Spese sanitarie, anche nel 2022 invio semestrale dei dati alla precompilata

Con decreto del Mef-Ragioneria generale dello Stato del 2 febbraio pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dell’8 febbraio, che recepisce la proroga dal 31 gennaio all’8 febbraio 2022 dei dati del 2021 anticipata con provvedimento delle Entrate 28825/2022 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 gennaio), è stata anche prevista una nuova  calendarizzazione dell’adempimento per l’anno 2022 quindi l’invio delle spese sanitarie precompilata tramite il sistema Tessera sanitaria avverrà su base semestrale. Rinviato al 2023 l’obbligo di trasmettere con flussi mensili. Anche per l’anno 2022 pertanto la scadenza dell’invio dei dati ex Dm 19 ottobre 2020 viene mantenuta semestrale. Le spese relative al primo semestre 2022 dovranno essere inviate al sistema Tessera sanitaria entro il 30 settembre 2022: è stata quindi accolta la richiesta degli operatori che lo scorso anno avevano manifestato la difficoltà di rispettare il termine del 31 luglio; per le spese del secondo semestre 2022 l’invio rimane (per ora) fissato al 31 marzo 2023.

La proroga riguarda tutti i soggetti obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie, compresi i soggetti iscritti negli elenchi ad esaurimento istituiti con il Dm Salute del 9 agosto 2019, per i quali l’invio dei dati di spesa dell’anno 2021, trattandosi per loro del primo anno di applicazione dell’obbligo, era previsto in unica soluzione (senza divisione in semestri).

Rimane ferma la regola per cui la scadenza dell’adempimento è legata alla data del pagamento e non alla data del documento fiscale.

Per le spese 2022 da inviare a gennaio 2023 valgono invece (al momento) i termini ordinari. Occorre la massima attenzione perché l’omessa, tardiva o errata trasmissione di dati al sistema Ts è sanzionata con 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50mila euro (è escluso il cumulo giuridico). La sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro nel caso la comunicazione sia trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza. L’errata trasmissione non viene sanzionata nel caso l’errore sia corretto entro 5 giorni dalla scadenza o entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte delle Entrate.

Per le spese sostenute nel 2023, salvo altre proroghe, l’invio dovrà essere eseguito ogni mese, entro il mese successivo a quello della spesa.

 

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