Chiudere le liti con il fisco

Per chiudere le liti con il fisco serve denaro fresco. Per aderire alle varie definizioni agevolate delle controversie tributarie previste dalla legge di bilancio 2023 non è infatti possibile utilizzare in compensazione, ex articolo 17 del dlgs n.241/1997, eventuali crediti fiscali posseduti dal contribuente. Si tratta infatti di misure con le quali la manovra di bilancio intende recuperare gettito alle casse dello Stato per cui, per chiudere validamente la lite con il fisco, è espressamente esclusa la possibilità di ricorrere all’istituto della compensazione. La possibilità di utilizzare crediti fiscali in compensazione non è invece sempre espressamente esclusa per altre misure che costituiscono la c.d. pace fiscale tra le quali, ad esempio, la c.d. sanatoria delle irregolarità formali prevista dal comma 166 dell’articolo 1 della legge n.197 del 2022

Nessuna possibilità di utilizzo dei crediti fiscali dunque, per chiudere le controversie pendenti con il fisco.

Il divieto di utilizzo della compensazione prevista dall’articolo 17 del dlgs n.241 del 1997 è infatti espressamente disposto dal comma 194 della legge di bilancio 2022 per quanto riguarda la c.d. definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi 186 – 205, della legge n. 197/2022).

 

Analoga esclusione la ritroviamo in materia di conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi 206 – 212, della legge n. 197/2022) e nella c.d. rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in cassazione (art. 1, commi 213 – 218, della legge n. 197/2022).

 

Per queste ultime due definizioni agevolate delle controversie tributarie il divieto di compensazione è previsto, rispettivamente, dai commi 207 e 216, dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023.

Situazione totalmente opposta per quanto riguarda invece le misure contenute nella legge n.197 del 2022 destinate a fronteggiare l’emergenza collegata all’incremento dei prezzi del gas e dell’energia elettrica. In questo caso, infatti, i crediti d’imposta concessi sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro determinati termini temporali.

 

Tali crediti, se ancora utilizzabili nel corso del 2023, potranno magari essere utilizzati proprio per quelle definizioni agevolate per le quali, come abbiamo visto, la legge di bilancio 2023 non ne prevede espressamente il divieto

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