La manovra riscrive la pianificazione fiscale delle imprese per il 2023

  1. Errori contabili Regolarizzazione a maglie strette – La regolarizzazione degli errori contabili con riflessi Ires e Irap è riservata soltanto ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio a revisione legale dei conti. Con una modifica alla manovra approvata nel passaggio alla Camera, si limita solo alle imprese con revisione la portata della norma introdotta dal decreto Semplificazioni della scorsa estate (articolo 8 del Dl 73/2022) in base a cui non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa per attribuire valenza fiscale alla correzione degli errori qualora il bilancio sia stato sottoposto a revisione. In sostanza, la variazione incide direttamente sull’articolo 83 del Tuir (e anche sull’Irap) che regola la derivazione rafforzata, avvicinando ulteriormente la base imponibile di Ires e Irap alle risultanze contabili. Il tutto senza dover passare dalla dichiarazione integrativa. Ma con un impatto dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della modifica nel Dl 73/2022.

 

  1. contabilità semplificata Soglie più alte di 100mila euro -Regime di contabilità semplificata con margini più ampi di ingresso. Dal 2023 vengono, infatti, innalzati di 100mila euro gli attuali limiti. Per le imprese che prestano servizi il limite di ricavi passerà da 400mila a 500mila euro mentre per le altre attività da 700mila a 800mila euro. La modifica interessa le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, le società di persone (Snc, Sas) o le società a esse equiparate. Non incide, invece, su professionisti e artisti in quanto sono già soggetti semplificati naturali. Questo consentirà ai nuovi ingressi, oltre a un alleggerimento degli obblighi contabili, anche la determinazione del reddito da tassare per cassa (resta salva la possibilità di optare per il regime ordinario), quindi liquidando le imposte in base a quanto effettivamente già incassato.

 

  1. Ammortamenti raddoppia il coefficiente per dedurre i costi -Ipermercati, supermercati ma anche (determinate) categorie di commercio vedranno raddoppiare il coefficiente di deducibilità degli ammortamenti dei fabbricati strumentali allo svolgimento di attività d’impresa. Le quote di ammortamento diventeranno, infatti, deducibili dall’attuale 3% al del 6% al costo degli stessi fabbricati per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi. Anche le imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività aziendale, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa, qualora aderiscano al regime di tassazione di gruppo possono avvalersi della deduzione agevolata dei costi in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

 

  1. quote e terreni Rivalutazione al 16% e più tempo per chiudere – Rivalutazione di partecipazioni e terreni versione 2023 con imposta sostitutiva che sale dal 14% al 16 per cento. Il termine per versare la prima o unica rata della sostitutiva e per asseverare la perizia giurata di stima passa, infatti, dal 30 giugno al 15 novembre 2023. Il rincaro impatta sulla valutazione della convenienza. La chance di rivalutazione si applicherà (per la prima volta) anche alle azioni di quotate, per l’esattezza alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso, al posto del costo o valore di acquisto, si considera il valore normale in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022. E su tale valore si applica l’imposta sostitutiva, senza necessità di alcuna perizia.

 

  1. rivalutazione oicr Aliquota scontata al 14% per affrancare quote -Possibile affrancare le quote detenute in fondi Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) e le polizze di assicurazione sulla vita (tranne quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2024) con un’imposta del 14%, invece di applicare il 26% al momento della realizzazione dei relativi redditi. La sostitutiva si applicherà sulla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o sottoscrizione mentre per le polizze sulla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati. L’opzione va esercitata tramite entro il 30 giugno 2023 all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023. Inoltre l’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione. L’imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dagli intermediari, che ne ricevono provvista dal contribuente.

 

  1. Bonus investimenti Torna un altro anno l’aiuto per il Mezzogiorno -Sul fronte degli investimenti vanno distinte due linee d’azione: un intervento a carattere più generale e uno in termini più mirato. Sotto il primo versante, viene estesa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 la possibilità di completare gli investimenti in macchinari «4.0» interconnessi senza subire una decurtazione del credito d’imposta spettante (40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro, 10% per investimenti da 10 a 20 milioni di euro), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari al 20% del costo di acquisto. Va segnalato, però, un “giallo normativo” rispetto alle bozze del testo del Milleproroghe che sembrano spingersi anche oltre, concedendo la chance di completare gli investimenti fino al 31 dicembre 2023. Sotto il secondo versante, viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. Sempre a fine 2023 sono estesi il credito d’imposta per investimenti nelle Zes (Zone economiche speciali) e il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

  1. caro bollette Per il primo trimestre ’23 credito d’imposta al 45% -Altri tre mesi per i crediti d’imposta delle bollette delle imprese di elettricità e gas per fronteggiare il caro energia e con percentuali più elevati. Per i consumi del primo trimestre 2023 vengono infatti riconosciuti i bonus al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore, mentre per le non energivore il bonus sarà del 35 per cento. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato (anche in caso di cessione) in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2023.

 

 

  1. Costi black list Stretta sulla deducibilità in Paesi poco trasparenti -Tornano le limitazioni alla deducibilità dei costi black list. La deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti oppure localizzati in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, nei limiti del loro valore normale, a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione. La deducibilità nei limiti del valore normale non si applica in presenza di due condizioni, che devono essere provate dalle imprese residenti in Italia: le operazioni poste in essere devono rispondere a un effettivo interesse economico e devono avere avuto concreta esecuzione.

 

  1. utili esteri Sostitutiva al 9% per il rientro degli utili – Operazione rientro per gli utili esteri non distribuiti e in particolare per quelli in Stati black list. Per le partecipazioni in società estere nell’ambito dell’attività di impresa sarà consentito affrancate o rimpatriate con il pagamento di imposta sostitutiva gli utili e le riserve di utile di fonte estera non distribuiti, risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. L’aliquota della sostitutiva sarà al 9% per le società di capitali e gli altri soggetti Ires e al 30% per i soggetti Irpef. Le aliquote possono essere rispettivamente ridotte di tre punti percentuali in relazione agli utili percepiti, dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023, a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto.

 

  • Assegnazione Beni Trasferimento ai soci con prelievo su misura– Nuova opportunità alle società commerciali, di persone e di capitali, di assegnare o cedere ai soci beni immobili non strumentali per destinazione e beni mobili registrati, con un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze dell’8%, che sale al 10,5% per le società di comodo. La deadline per concludere le operazioni è il 30 settembre 2023 (anche la prima parte della sostitutiva corrispondente al 60% va versata entro il 30 settembre 2023 mentre la quota residua va versata entro il 30 novembre 2023). Possono essere assegnati o ceduti ai soci gli immobili non utilizzati direttamente alla data della assegnazione e dunque gli immobili strumentali per natura concessi in locazione, comodato o inutilizzati; gli immobili merce e gli immobili patrimonio (abitazioni locate o date in comodato). Nel perimetro dell’assegnazione agevolata figurano anche i beni mobili registrati (ad esempio autovetture o imbarcazioni) diversi da quelli utilizzati come beni strumentali nella attività propria dell’impresa.

 

  • Plusvalenze I soggetti esteri versano per gli immobili in Italia – Saranno tassate in Italia le plusvalenze di soggetti esteri derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore deriva per più del 50% direttamente o indirettamente da beni immobili situati nel nostro Paese. Restano esclusi dall’ambito operativo della nuova disposizione i proventi derivanti da cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati. Nel passaggio della manovra alla Camera, a seguito degli emendamenti approvati, sono state aggiunte due ulteriori esclusioni. Da un lato, infatti, non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa. Dall’altro, vengono escluse dall’applicazione delle norme sulla tassazione in Italia anche le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati Ue e See che consentono un adeguato scambio di informazioni.

 

  • quotazione pmi Bonus fino al 2023 con tetto a 500mila euro – Doppio intervento sul bonus quotazioni. Prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (Pmi) istituito dalla legge di Bilancio 2018. Inoltre l’importo massimo sale da 200mila a 500mila euro. In pratica, quindi, alle società che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino a un importo massimo nella misura di 500mila euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2023.

 

  • materiali riciclati Rifinanziamento per il credito d’imposta – La leva fiscale anche per spingere gli imballaggi green. Rifinanziato anche per il 2023 e il 2024 il credito d’imposta del 36% entro il limite di 20mila euro per ciascun beneficiario in relazione all’acquisto di materiali riciclati. Sono agevolate le spese sostenute e documentate per prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e per imballaggi biodegradabili e compostabili (secondo la normativa Uni 13432:2002) o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

 

  • regime forfettario Tassa piatta con i ricavi fino a 85mila euro – Si allargano le maglie per il regime forfettario delle partite Iva che, oltre ai professionisti, riguarda anche le ditte individuali. La soglia dei ricavi o compensi per accedere alla tassazione piatta del 15% (o del 5% per le nuove attività) passa dagli attuali 65mila euro a 85mila euro. Attenzione, però, al nuovo vincolo relativo all’uscita. Si transiterà, infatti, in regime ordinario direttamente in corso d’anno al superamento dei 100mila euro di ricavi o compensi. In questo caso, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite.

 

  • flat tax incrementale Fisco più leggero sul reddito in aumento -Arriva anche una tassa piatta solo per il 2023 relativi alla parte “incrementale” di reddito. Potranno accedere le ditte individuali, oltre agli artisti e ai professionisti, che però non sono nel regime forfettario. L’imposta del 15% si applicherà su una base imponibile, comunque non superiore a 40mila euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata del 5% di quest’ultimo ammontare. Tuttavia gli acconti dovuti per l’anno 2024 dovranno essere calcolati considerando, come imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa non applicando il nuovo regime agevolato.

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