PROROGA DEL SECONDO ACCONTO PER LE PERSONE FISICHE CON PARTITA IVA

La proroga è stata concessa dal “decreto Anticipi” (art. 4 D.L. 18.10.2023, n. 145, in vigore dal 19.10.2023 e da convertire entro il 17.12.2023), vale per il solo periodo d’imposta 2023 e prevede appunto una dilazione per il versamento del secondo acconto delle imposte per le persone fisiche titolari di partita Iva.

Pertanto, da un punto di vista soggettivo rimangono esclusi:
– soci di società;
– S.r.l., S.n.c., S.a.s.;
– enti commerciali e non commerciali.
Inoltre, le persone fisiche titolari di partita Iva devono aver conseguito ricavi/compensi non superiori a 170.000 euro nel 2022.

Dal punto di vista oggettivo possono essere versati in proroga:

  • Irpef;
  • cedolare secca;
  • Ivie/Ivafe;
  • imposta sostitutiva dei forfettari o minimi.
Al contrario, restano esclusi e devono essere versati al 30.11.2023:
  • i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail;
  • Ires e Irap delle società.
Pertanto, le scadenze di versamento saranno:
  • 16.01.2024 se si versa in un’unica soluzione;
  • 16.01.2024, 16.02.2024, 18.03.2024, 16.04.2024 e 16.05.2024 se si opta per le 5 rate (con interessi nella misura dello 0,33% mensile).

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