PROROGATO (MA NON PER TUTTI) IL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF

Con il D.L. 18.10.2023, n. 145 (c.d. decreto collegato alla legge di Bilancio 2024), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244 e in vigore dal 19.10.2023, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro. Tra le varie misure, l’art. 4, per il solo periodo d’imposta 2023, ha prorogato al 16.01.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto Irpef dovuto in base alla dichiarazione dei redditi in presenza di determinate condizioni.

Presupposto soggettivo – Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita Iva che, nel 2022, hanno dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro. Viceversa, dalla proroga sono esclusi i seguenti contribuenti:

  • persone fisiche con partita Iva che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro (la disposizione dovrebbe trovare applicazione anche per i contribuenti forfetari i cui tributi autoliquidati risultano dalla dichiarazione dei redditi 2023);
  • persone fisiche che non sono in possesso di una partita Iva (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, sempre che non siano titolari di una propria partita Iva);
  • soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Il riferimento alla seconda rata (e non alla “seconda o unica rata”) dovrebbe escludere dalla proroga coloro che non dovessero avere versato la prima rata d’acconto perché non tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103 euro (pertanto, per questi soggetti, il termine di versamento dovrebbe restare confermato al 30.11.2023).

Presupposto oggettivo – Come visto in precedenza, la proroga interessa il pagamento della seconda rata di acconto Irpef dovuto in base alla dichiarazione dei redditi in presenza di determinate condizioni.
In attesa di conferme ufficiali si deve ritenere che, al fine di verificare il mancato superamento del limite dei 170.000 euro:

  • è necessario fare riferimento all’ammontare dei compensi indicati in corrispondenza del rigo RE2 “Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica”;
  • non devono essere presi in considerazione gli importi indicati in corrispondenza dei righi RE3 (“Altri proventi lordi”) e RE5 (“Compensi non annotati nelle scritture contabili”);
  • dovrebbero essere esclusi i compensi non risultanti dalle scritture contabili, ma indicati nel modello Redditi quadro RE al solo fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale in conseguenza dell’applicazione degli ISA.

Oltre all’Irpef, dovrebbero rientrare nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri Irpef di versamento dell’acconto. In buona sostanza si tratta dei seguenti tributi:

  • imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
  • l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
  • cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;
  • Ivie;
  • Ivafe.

Viceversa, ai sensi dell’art. 4 D.L. 145/2023, dalla proroga sono esclusi:

  • contributi previdenziali e assistenziali (si tratta, ad esempio, dei contributi Inps dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata ex L. 335/1995 e dagli artigiani e commercianti);
  • premi assicurativi Inail.

Facoltà di rateizzazione – Si ricorda che, anziché in un’unica soluzione entro il 16.01.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).
Sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

 

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