PROROGATO (MA NON PER TUTTI) IL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF

Con il D.L. 18.10.2023, n. 145 (c.d. decreto collegato alla legge di Bilancio 2024), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244 e in vigore dal 19.10.2023, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro. Tra le varie misure, l’art. 4, per il solo periodo d’imposta 2023, ha prorogato al 16.01.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto Irpef dovuto in base alla dichiarazione dei redditi in presenza di determinate condizioni. Continua a leggere

PROROGA DEL SECONDO ACCONTO PER LE PERSONE FISICHE CON PARTITA IVA

La proroga è stata concessa dal “decreto Anticipi” (art. 4 D.L. 18.10.2023, n. 145, in vigore dal 19.10.2023 e da convertire entro il 17.12.2023), vale per il solo periodo d’imposta 2023 e prevede appunto una dilazione per il versamento del secondo acconto delle imposte per le persone fisiche titolari di partita Iva.

Pertanto, da un punto di vista soggettivo rimangono esclusi:
– soci di società;
– S.r.l., S.n.c., S.a.s.;
– enti commerciali e non commerciali.
Inoltre, le persone fisiche titolari di partita Iva devono aver conseguito ricavi/compensi non superiori a 170.000 euro nel 2022.

Dal punto di vista oggettivo possono essere versati in proroga:

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