Per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze da criptovalute realizzate nell’anno di imposta 2023, è riconosciuta una franchigia di 2.000 euro. Se il contribuente non ha potuto tener conto di tale franchigia potrà richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.
Le modalità di tassazione dei proventi conseguiti dalla compravendita di cripto-attività sono definite dall’art. 1, cc. da 126 a 139 L. 197/2022, che sono state trasfuse nell’ambito degli artt. 67 e 68 D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Puntuali indicazioni in merito a tale disciplina sono fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 27.10.2023 n. 30/E e, da ultimo, con la risposta all’interpello del 19.05.2025, n. 135, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.
In particolare, a norma dell’art. 67, c. 1, lett. c-sexies del Tuir, si assumono quali redditi diversi “… se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente … le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate …”.
Le plusvalenze sono costituite, ex art. 68, c. 1, lett. 9-bis, del Tuir dalla differenza dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate il valore di acquisto, documentato adeguatamente dal contribuente, la cui determinazione va operata utilizzando il costo medio ponderato per ogni categoria omogenea di asset con la stessa denominazione. La tassazione è prevista con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie pari al 26%, a titolo di imposta sostitutiva