Cassazione: requisiti per la deducibilità sponsorizzazioni sportive

La Cassazione torna sul nodo della deducibilità delle sponsorizzazioni sportive e detta, con l’ordinanza n. 8650/2026, una griglia di 4 requisiti cumulativi che l’impresa erogante deve rispettare per beneficiare del trattamento fiscale agevolato. Il principio di fondo, già consolidato in precedenti pronunce, è che i corrispettivi erogati, in denaro o in natura, a un ente sportivo dilettantistico si qualificano come spese pubblicitarie e risultano integralmente deducibili nell’esercizio di competenza sino alla soglia annua di 200.000 euro. Un’impostazione che, tuttavia, non opera in modo automatico: la Suprema Corte chiede riscontri concreti.

La controversia esaminata nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2012, emesso dalla Direzione provinciale di Avellino nei confronti di una società operante nel settore edile. L’Ufficio contestava maggiori Ires e Iva, oltre sanzioni, per una pretesa superiore ai 20.000 euro, ritenendo non provata la natura pubblicitaria delle somme corrisposte a una compagine dilettantistica. La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva dato torto al Fisco; in secondo grado il verdetto si capovolgeva, sul presupposto che mancasse la dimostrazione di un’effettiva attività promozionale riconducibile all’anno di imputazione.

Sul piano sistematico, la pronuncia ricostruisce con nitidezza la distinzione fra le 2 categorie di spesa:

– le spese di pubblicità, per l’art. 108, c. 2, del Tuir, perseguono una finalità commerciale diretta e sono deducibili per intero nell’esercizio in cui vengono sostenute, con Iva detraibile senza particolari vincoli;

– le spese di rappresentanza, al contrario, mirano ad accrescere il prestigio dell’impresa senza una controprestazione specifica; la loro deducibilità è soggetta ai parametri di inerenza e congruità fissati dal D.M. 19.11.2008, con plafond percentuali ancorati ai ricavi della gestione caratteristica.

Bonus mobili 2026

l bonus mobili, o detto anche bonus arredo, introdotto con l’art. 16 D.L. 63/2013, è stato prorogato con la legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 22 L. 199/2025) per le spese sostenute anche nel 2026.

Per il 2026, come per il 2025, spetta nella misura massima di spese pari a 5.000 euro; pertanto, la detrazione massima fruibile sarà di 2.500 euro (il 50% di 5.000), da ripartire in 10 quote annuali pari a 250 euro l’una.

Per fruire del bonus mobili 2026 è necessario:

– avere iniziato ad eseguire un intervento di recupero edilizio a partire dallo scorso 1.01.2025;

– aver sostenuto le spese per l’intervento edilizio (anche solo una parte delle spese – circ. n. 19/E/2020 – e non necessariamente le spese per l’intervento edilizio devono essere più alte di quelle per l’acquisto dell’arredo);

– aver sostenuto la spesa per arredo soltanto dopo l’inizio dei lavori edilizi.

Se nel 2025 per ipotesi si è già fruito di 1.000 euro per acquistare mobili per la casa in ristrutturazione (iniziata per esempio il 1.06.2025) quest’anno, 2026, sono ancora disponibili 4.000 per l’acquisto di ulteriori mobili/elettrodomestici per l’arredo della casa in questione.

SRL obbligo di nomina per l’organo di controllo limiti

È un vero check-up della governance, necessario per verificare la sussistenza dell’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore legale ai sensi dell’art. 2477 c.c. Una valutazione superficiale espone la società a interventi del Tribunale e gli amministratori a responsabilità significative.

L’obbligo scatta quando, per 2 esercizi consecutivi, la società supera almeno 1 dei 3 limiti previsti dalla norma:

– attivo patrimoniale superiore a 4 milioni di euro;

– ricavi delle vendite e prestazioni superiori a 4 milioni di euro;

– numero medio dei dipendenti pari o superiore a 20 unità.

Al contrario, l’obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, nessuno dei parametri viene superato. La logica della “finestra biennale” è evitare che oscillazioni occasionali costringano le imprese a dotarsi di assetti di controllo non proporzionati.

Il parametro più complesso è quello occupazionale. La prassi ministeriale e gli orientamenti del Cndcec confermano che non rileva la fotografia al 31.12, ma la media annua calcolata in ULA. I lavoratori full-time valgono un’unità; i part-time si computano in proporzione alle ore contrattuali rispetto al Ccnl applicato. Vanno inclusi i lavoratori stagionali (pro quota) e i somministrati stabilmente impiegati presso l’utilizzatore. Sono invece esclusi tirocinanti, co.co.co. e apprendisti, salvo discipline settoriali diverse. Un errore nel calcolo può portare a conclusioni fuorvianti, con omissioni o nomine non necessarie.

Bonus mobili 2026

La detrazione collegata al bonus mobili 2026, confermata dalla Manovra 2026, spetta solo se il contribuente ha effettivamente avviato lavori di recupero del patrimonio edilizio, come manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, e viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo tramite la dichiarazione dei redditi. È fondamentale che la data di avvio dei lavori risulti anteriore a quella in cui vengono comprati mobili ed elettrodomestici, poiché la sequenza temporale costituisce un requisito imprescindibile per non perdere il diritto alla detrazione: prima si apre il cantiere, tramite titolo abilitativo (CILA, SCIA, permesso di costruire o comunicazione di inizio lavori), e solo in seguito si procede con gli acquisti agevolati.

Soggetti beneficiari – Possono beneficiarne i proprietari di abitazioni principali e seconde case, così come i titolari di immobili locati o semplicemente tenuti a disposizione, a condizione che si tratti sempre di unità residenziali per le quali sia stato aperto un cantiere edilizio entro il 31.12.2026. Non è ammessa alcuna detrazione se si acquistano esclusivamente arredi o elettrodomestici senza l’esecuzione di interventi edilizi: i beni devono risultare strettamente collegati a lavori di recupero dell’immobile, con il rispetto di specifiche condizioni temporali (data di inizio lavori antecedente alla spesa per mobili) e l’obbligo di effettuare pagamenti con strumenti tracciabili.

Frontalieri: nuovo regime tra Italia e Svizzera e regole dal 2026

Negli ultimi anni il regime dei lavoratori frontalieri ha subito profonde modifiche normative, in particolare con riferimento ai rapporti di lavoro tra Italia e Svizzera. Il nuovo assetto normativo deriva dall’Accordo tra i 2 Stati firmato nel 2020 e successivamente ratificato dall’Italia, la cui disciplina è stata ulteriormente aggiornata con la L. 29.12.2025, n. 217, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19.01.2026. Tale legge ha ratificato il Protocollo di modifica dell’accordo bilaterale sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, introducendo una serie di novità rilevanti sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello organizzativo del rapporto di lavoro.

Il primo elemento centrale del nuovo sistema è la distinzione tra “vecchi frontalieri” e “nuovi frontalieri”. I lavoratori che già svolgevano attività transfrontaliera prima del 17.07.2023 continuano ad applicare il regime previgente, che prevede la tassazione esclusiva in Svizzera del reddito da lavoro dipendente prodotto nel territorio elvetico. Questo regime transitorio rimane valido fino alla cessazione del rapporto di lavoro, garantendo quindi una certa stabilità fiscale per i lavoratori già occupati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Diversa è invece la situazione dei cosiddetti nuovi frontalieri, ossia dei lavoratori che hanno iniziato l’attività transfrontaliera dal 18.07.2023. Per questa categoria si applica un sistema di tassazione concorrente tra i 2 Stati. In particolare, il reddito da lavoro è tassato alla fonte in Svizzera, ma con un limite massimo pari all’80% dell’imposta ordinaria prevista nello Stato di lavoro. Successivamente il reddito deve essere dichiarato anche in Italia, dove viene assoggettato all’Irpef con il riconoscimento di un credito d’imposta per quanto già pagato in Svizzera al fine di evitare la doppia imposizione. Inoltre, è prevista una franchigia di 10.000 euro annui sul reddito percepito, che riduce l’imponibile soggetto a tassazione italiana.

Nella precompilata i redditi dei frontalieri italo-svizzeri

Da quest’anno la precompilata si arricchisce dei dati reddituali dei lavoratori frontalieri italo-svizzeri. Dal 2026, infatti, si sfrutta il nuovo Accordo Italia-Svizzera, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con la legge83/2023, operativo dall’anno d’imposta 2024.

Superando l’Accordo del 1974 basato sulla tassazione esclusiva nello Stato della fonte, il nuovo sistema si fonda sulla tassazione concorrente tra lo Stato in cui il reddito è prodotto e lo Stato di residenza e prevede lo scambio di amministrativo di dati e informazioni tra Italia e Svizzera, regolato dall’articolo 7 del nuovo testo.

Le informazioni trasmesse dalla Confederazione elvetica sono funzionali allo Stato italiano (e alle Entrate) non solo per le verifiche fiscali, ma anche per precompilare la dichiarazione dei redditi dei contribuenti residenti.

Cosa dice il nuovo accordo

L’Accordo prevede all’articolo 9:

1 uno specifico regime transitorio, applicabile a chi svolge o ha svolto attività di lavoro dipendente in Svizzera per un datore di lavoro elvetico tra il 31 dicembre2018 e la data di entrata in vigore del nuovo Accordo (17 luglio 2023). Continueranno a essere assoggettati a imposizione esclusivamente in Svizzera;

2 un regime ordinario, applicabile a coloro che, invece, sono stati o saranno assunti dopo il nuovo Accordo. L’imposta che la Svizzera applicherà sul reddito di lavoro dipendente per i «nuovi frontalieri» passerà all’80%, mentre l’Italia potrà assoggettare a sua volta a imposizione l’intero reddito (con esclusione della nuova franchigia di 10mila euro), riconoscendo ai frontalieri un credito per l’imposta pagata in Svizzera.

Affitti brevi e/o host : dal 2026 con 3 appartamenti scatta l’obbligo di Partita IVA

GESTIONE PER HOST

La Partita IVA per host Airbnb in Italia è obbligatoria se l’attività è continua, abituale e organizzata (lavoro principale), o se gestisci almeno 3 appartamenti (dal 2026). È necessaria per emettere fatture, applicare l’IVA (solitamente 22%) e accedere al regime forfettario (imposta sostitutiva 5% o 15% fino a 85.000€)

PROPRIETARIO IMMOBILE

Dal 1° gennaio 2026, chi loca in affitto breve almeno 3 appartamenti sarà considerato imprenditore a tutti gli effetti.

👉 Obbligo di apertura della Partita IVA, uscita dalla gestione “privata” e applicazione delle regole fiscali e previdenziali dell’attività d’impresa.

Quando l’affitto breve diventa attività imprenditoriale

La regola chiave

  • 1 o 2 appartamenti → attività non imprenditoriale (salvo organizzazione complessa)
  • 3 o più appartamenti → attività imprenditoriale obbligatoria

Non conta:

  • la piattaforma utilizzata (Airbnb, Booking, ecc.)
  • la durata dei soggiorni
  • il fatto che gli immobili siano nello stesso Comune o meno

Conta il numero degli immobili locati con affitti brevi.

CONCLUSIONI

Dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di Partita IVA per gli host di Airbnb e affitti brevi in Italia scatta quando si destinano più di due immobili alla locazione turistica. Con il terzo immobile (o più), l’attività si presume imprenditoriale, eliminando la gestione come “privato” e obbligando all’apertura della P.IVA, con la necessità di dichiarare i redditi in modo diverso

I benefici dell’istanza di rottamazione Rottamazione-quinquies

L’adesione alla “Rottamazione-quinquies”, disciplinata dall’art. 1, cc. 82-101 L. 30.12.2025, n. 199, attiva interessanti aspetti a tutela del contribuente: riguardanti le procedure di riscossione coattiva, gli aspetti processuali afferenti alle controversie in corso nonché lo status di regolarità fiscale e contributiva.

Per quanto concerne il versante delle procedure cautelari ed esecutive, l’art. 1, c. 91, stabilisce che la semplice presentazione della domanda di adesione, da effettuarsi entro il 30.04.2026, produce un immediato effetto inibitorio sull’attività dell’Agente della riscossione. Da quel momento, infatti, scatta il divieto assoluto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, così come è preclusa la possibilità di avviare nuove procedure esecutive.

Tuttavia, è essenziale chiarire la sorte delle misure già in essere alla data di presentazione: i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti non vengono cancellati, ma restano a garanzia del credito fino alla definitiva estinzione del debito, pur senza poter essere seguiti da ulteriori azioni aggressive. Relativamente alle procedure esecutive già avviate, queste vengono sospese, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Il quadro muta radicalmente alla data del 31.07.2026, termine fissato per il versamento dell’unica soluzione o della prima rata. Il pagamento tempestivo di tale importo non si limita a confermare la volontà del debitore, ma produce, ai sensi del c. 94, l’estinzione giuridica delle procedure esecutive precedentemente avviate e sospese, sempre fatto salvo il caso dell’incanto già aggiudicato.

CU 2026: esonero per i forfetari, esclusi medici SSN e indennità

L’esonero dalla CU per il regime forfetario è definitivo, tranne che per i medici SSN e le indennità senza ritenuta d’acconto (codici 24 e 25 nella CU 2026), per cui resta l’obbligo di invio.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 1/2024, è stato introdotto l’art. 4, c. 6-septies D.P.R. 322/1998, che esonera i sostituti d’imposta dall’obbligo di emissione della Certificazione Unica (CU) per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario o di vantaggio, a decorrere dal periodo d’imposta 2024. La ratio risiede nell’accessibilità diretta dei dati tramite fatturazione elettronica obbligatoria dal 1.01.2024, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2024. Poiché queste informazioni reddituali transitano già attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), l’Amministrazione Finanziaria ha accesso diretto alle informazioni necessarie per la precompilata, rendendo la CU un adempimento ridondante. Tale semplificazione è “a regime” e si applica dunque anche alla prossima CU 2026, relativa ai redditi corrisposti nel 2025.

Nonostante la regola generale di esonero, sussiste una deroga fondamentale che interessa le Aziende Sanitarie Locali (ASP/ASL/USL) e i professionisti del settore medico. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 132/2025, l’obbligo di emissione della CU permane per i compensi erogati ai medici in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), anche se operano in regime forfetario.

Deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 5/2026, chiarisce le modalità di deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero da un lavoratore dipendente residente fiscalmente in Italia.

Il quesito trae origine dal caso di un lavoratore dipendente che lavora all’estero in modo continuativo per più di 183 giorni nell’arco dei 12 mesi e che risulta comunque residente fiscalmente in Italia.

Nel caso di specie, la retribuzione viene determinata ai sensi dell’art. 51, c. 8-bis del Tuir sulla base delle retribuzioni convenzionali, assumendo come base imponibile tale retribuzione e senza tener conto di quella effettivamente corrisposta al lavoratore. Si pone il problema della deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero, poiché il regime delle retribuzioni convenzionali è un sistema “forfettario” omnicomprensivo che non consente la deduzione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nel quesito, in particolare, il contribuente chiede se tali contributi possano essere in qualche modo recuperati in sede di dichiarazione dei redditi da presentare in Italia.